Controlli e liti

Credito d’imposta rigettato solo con avviso di recupero o bonario

di Romina Morrone

Il disconoscimento del credito d’imposta non può avvenire con l’emissione di una cartella di pagamento senza essere preceduta da un avviso di recupero o bonario. Lo ha affermato al Cassazione, con l’ ordinanza n. 124 del 4 gennaio 2017 .

Una Sas ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il 2007, ritenendo non dovuti gli importi chiesti dall’agenzia delle Entrate. In particolare, la Commissione regionale ha rilevato che non si poteva considerare preclusa la detraibilità del maggior credito Iva oggetto della dichiarazione integrativa, presentata il 17/11/2008 per l’annualità 2007, in quanto validamente presentata nel termine. Inoltre, la Commissione osservava che la sentenza di primo grado meritava conferma anche per la ragione che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi illegittimo, non potendosi emettere una cartella di pagamento in esito a controllo automatizzato della dichiarazione integrativa. L’ agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e affermando, per un verso, la perentorietà del termine ex articolo 8, comma 2 bis, Dpr n. 322/98, e, per altro verso, la legittimità della procedura accertativa adottata.La Corte ha respinto il ricorso.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondata la censura sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo, hanno ribadito (Sezioni unite n. 17757/16) che, non essendo stata contestata la sussistenza del credito de quo, la neutralità dell’imposta comportava che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza Iva (risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un anno, e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), andava riconosciuta dal giudice tributario purché il contribuente avesse rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Nella fattispecie esaminata, la Corte ha rilevato che il diritto alla detrazione Iva non poteva essere negato poiché non era controverso che si trattava di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili. Quanto al secondo profilo di censura, poi, la Corte ha ribadito (n. 11292/16) che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ex articoli 36 bis, Dpr n. 600/73 e 54 bis, Dpr n. 633/72, era ammissibile solo se il dovuto era stato determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche.
Di conseguenza, nel caso al suo vaglio, la Cassazione ha concluso che il disconoscimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non poteva avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.

L’ordinanza n.124/17 della Cassazione

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