Imposte

Credito d’imposta sulla rivalutazione delle aree non utilizzate

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di Gian Paolo Tosoni

Le rivalutazioni dei terreni edificabili non andate a buon fine salvano almeno il credito di imposta per il cui recupero l’agenzia delle Entrate consente una forma agevole, direttamente con il modello F24.

Il principio si ricava dalla risposta all’ interpello 24/2019 pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia.

Quella della rivalutazione delle aree edificabili è una telenovela infinita, iniziata con la legge 266/2005 che consentiva la valorizzazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’attività d’impresa, assolvendo l’imposta sostitutiva nella misura del 19% dell’importo da rivalutare. La rivalutazione doveva riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea.

I commi 475 e 476 dell’articolo 1 della legge 266/2005 prevedevano la possibilità di corrispondere l’imposta sostitutiva in tre rate annuali, dal 2006 al 2008.

La norma, tuttavia, disponeva anche l’obbligo di utilizzo edificatoria del terreno entro il termine di cinque anni. Alla luce della crisi del settore edile, tale termine, con l’articolo 29, comma 8-ter del Dl 216/2011 veniva esteso a 10 anni dal momento della rivalutazione e quindi, in sostanza, prorogato fino al 2015. Nel 2015 ci si attendeva una ulteriore proroga che, invece, non c’è stata.

La circolare dell’agenzia delle Entrate 18/E del 13 giugno 2006 aveva previsto, in caso di mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine di legge pari a 5 anni (e poi prorogato a 10) la decadenza dal beneficio della rivalutazione e quindi l’irrilevanza del maggior valore iscritto in bilancio.

Inoltre, per effetto del rinvio contenuto nel comma 476 dell’articolo 1 della legge del 2005, trovavano applicazione anche le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3 del Dm 86/2002, ovvero il riconoscimento di un credito di imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, previo il ripristino del valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione.

Pertanto dal 1° gennaio 2016 la rivalutazione perdeva efficacia con il diritto al recupero della imposta sostitutiva del 19% pagata.

L’istante nell’interpello chiedeva conferma sulla possibilità di utilizzare il credito in compensazione direttamente nel modello F24 senza prima esporlo in dichiarazione dei redditi in quanto detto credito non è compreso tra quelli che devono essere indicati nel quadro RU.

La risposta dell’Ufficio è positiva (ancorché tardiva in quanto il credito era utilizzabile dal 2016); pertanto il credito può essere utilizzato per compensare altri debiti di imposta indicando il codice tributo “1812” e “2016” quale periodo di imposta.

Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 24 dl 6 febbraio 2019

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