Credito d’imposta solo per montanti dal 2007
La risposta a interpello 193/2022 delle Entrate ha chiarito il quesito di un lavoratore che nel 2019 aveva chiesto al suo fondo un’anticipazione interamente costituita da importi già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000
Non spetta il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni erogate dal fondo di previdenza complementare derivate da contribuzioni accantonate prima del 1° gennaio 2007.
La risposta a interpello 193/2022 delle Entrate ha chiarito il quesito di un lavoratore che nel 2019 aveva chiesto al suo fondo un’anticipazione interamente costituita da importi già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000.
Il contribuente, in particolare, chiedeva se si potesse fruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8, del Dlgs 252/2005, pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato e in eccedenza rispetto alla soglia di deducibilità annua (5.164,57 euro per anno). Nonostante la circolare 70/E 2007 delle Entrate avesse già chiarito che il credito d’imposta spettava solo per le anticipazioni erogate dal 2007 e ai montanti maturati dalla stessa data.
L’equivoco era nato per un passaggio della circolare 7/E/2021 che aveva apparentemente autorizzato l’utilizzo del credito d’imposta anche per il reintegro delle anticipazioni riferite ai montanti maturati al 2007.
L’Agenzia ha rilevato nel testo di prassi del 2021 un mero refuso, confermando quanto già esposto nella circolare del 2007: tale chiarimento era contenuto anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022.