Adempimenti

Credito d’imposta sulle somme restituite recuperato tramite 770

La circolare 13/2021 di assonime approfondisce la novità del decreto Rilancio. Opportuno un chiarimento ufficiale se il nuovo sistema sostituisce o affianca quello precedente

di Barbara Massara

La restituzione, al netto dell’Irpef, delle somme tassate in anni precedenti è ancora in attesa delle relative istruzioni operative da parte dell’amministrazione finanziaria. E questo non manca di generare dubbi operativi da parte dei sostituti d’imposta che dal 2020 si trovano a gestire questa nuova modalità di recupero di competenze degli anni precedenti, prevista dall’articolo 10, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 150 del decreto legge Rilancio (34/2020). Queste considerazioni, espresse anche in precedenti interventi (si veda il Sole del 4 dicembre 2020) sono state riprese nonché approfondite nella circolare 13/2021 di Assonime.

Uno degli aspetti che merita di essere chiarito in via definitiva è se la nuova regola, secondo cui il sostituito restituisce le somme tassate in anni precedenti direttamente al netto delle ritenute fiscale all’epoca subite, sia un obbligo oppure una possibilità per il sostituto. A questo riguardo Assonime cita un chiarimento fornito in via indiretta dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 387/2020, in cui l’amministrazione utilizza il termine «possibilità», come se tale sistema si potesse considerare aggiuntivo rispetto a quello della restituzione al lordo, con conseguente recupero della tassazione attraverso il meccanismo dell’onere deducibile previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

Nella circolare 13/2021 si evidenzia anche che la rubrica dello stesso articolo 150 del Dl 34/2020, richiamando le sole prestazioni previdenziali e le retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte, insinua il dubbio che il sistema della restituzione al netto non possa essere esteso alle altre erogazioni con ritenuta a titolo d’imposta nonché assoggettate a imposta sostitutiva.

L’ulteriore aspetto che meriterebbe di essere chiarito riguarda il momento in cui sorge, per il sostituto, il diritto a recuperare la tassazione attraverso il meccanismo del credito d’imposta fissato dall’articolo 10, comma 2-bis, del Tuir nella misura del 30% dell’importo netto restituito.

In assenza di indicazione nella norma o in successivi interventi amministrativi, dalle istruzioni della certificazione unica 2021 era emerso che tale momento non coincide con quello di effettiva restituzione (che potrebbe avvenire anche con modalità rateale o addirittura non avvenire mai), quanto con quello in cui il credito del sostituto è divenuto certo, in quanto non può più essere eccepita la pretesa alla restituzione. Pertanto, come spiega bene Assonime, il dato da riportare nel punto 475 della Cu corrisponde alla somma da restituire (più che a quella restituita) sulla base di un accordo tra le parti o di una sentenza definitiva.

Infine, i sostituti sono ancora in attesa del codice tributo da usare per recuperare in F24 attraverso il sistema della compensazione il credito spettante. Nelle more, però, come richiamato nella circolare 13/2021, le aziende che nel 2020 hanno applicato la nuova regola, nonché maturato il diritto al recupero del relativo credito d’imposta, potranno esporre tale credito nel 770/2021 e in particolare nel quadro dei crediti (rigo SX1 col. 5), e quindi recuperarlo come credito risultante dalla dichiarazione.

Per le tutte le motivazioni sopra esposte, sarebbe davvero auspicabile un intervento chiarificatore della nuova disposizione, affinchè la stessa, nata con funzione di semplificazione e di eliminazione dei contenziosi, possa davvero essere di semplice e immediato utilizzo per i sostituti d’imposta.

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