Controlli e liti

Credito da doppia imposizione, decadenza lunga

La sentenza 70/2021 della Ctr Lombardia: non c’è più il vincolo di esposizione nel modello Redditi dell'anno

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di Massimo Romeo

Il previgente articolo 15 del Tuir prevedeva un termine di decadenza per la detrazione delle imposte pagate all'estero da richiedere tassativamente nella dichiarazione dei redditi. L'intervenuta abrogazione di tale norma, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'articolo 165 del Tuir, ha determinato l'abrogazione di tale termine decadenziale. Pertanto, la esposizione del credito in una dichiarazione successiva va considerata legittima e tempestiva poiché intervenuta entro il termine decennale di prescrizione. Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 70/2021.

Un contribuente, lavoratore dipendente distaccato nel 2010 presso una consociata estera, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale effettuato dall'agenzia delle Entrate sulla dichiarazione modello Unico 2015, presentata per l'anno d'imposta 2014, che riprendeva a tassazione l'Irpef in virtù del disconoscimento del credito per le imposte versate anche all'estero e sulla base di una non corretta imputazione temporale dello stesso nella dichiarazione dei redditi oggetto di controllo. Il ricorrente, nonostante il periodo di lavoro svolto interamente all'estero, si era comunque qualificato come fiscalmente residente in Italia avendo qui mantenuto il centro degli interessi vitali per la maggior parte del periodo d'imposta considerato (articolo 2, Tuir), In virtù della normativa interna e della normativa del paese estero, il contribuente, ritenendo di aver subito una doppia imposizione, aveva provveduto ad indicare nel modello Unico PF 2015 il credito per le imposte pagate anche all'estero sulla base di quanto previsto dall'articolo 165.

Secondo l'Amministrazione finanziaria il diritto di credito invocato dal contribuente si esaurirebbe nel medesimo anno in cui le imposte versate all'estero siano divenute definitive (nel caso di specie nell'anno 2010, ossia nel momento in cui il lavoratore aveva subito le ritenute e la società, datore di lavoro, ne aveva certificato i relativi redditi).

Giudici di primo e secondo grado concordi nel riconoscere la legittimità del diritto di credito del contribuente.

I giudici d'appello condividono il capo della sentenza di primo grado in cui la Ctp aveva osservato che la norma vigente (articolo 165), a differenza del precedente articolo 15, comma 3, dello stesso Tuir non sanziona più con la decadenza la mancata richiesta della detrazione nella dichiarazione in cui viene esposto il reddito prodotto all' estero: l'impiego del termine “calcolata” in luogo del termine “richiesta” utilizzato nel previgente articolo 15, comma 3, porta a ritenere che il legislatore abbia con tale norma semplicemente voluto rimarcare l'obbligo di determinare l'ammontare massimo del credito prendendo a riferimento gli elementi del periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo. L'intervenuta abrogazione di tale norma per effetto della nuova disciplina introdotta dall'articolo 165 Tuir, conclude il Collegio, ha determinato l'eliminazione del previsto termine di decadenza.

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