Controlli e liti

Credito Iva da compensare (a scadenza) se la dichiarazione è omessa

La Cassazione dà il via libera a tempo per il recupero della imposta in eccesso

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di Laura Ambrosi

Il credito Iva sorto nell’anno in cui è omessa la dichiarazione può essere legittimamente utilizzato in compensazione se riportato al più tardi nella dichiarazione del secondo anno successivo.

A confermare questo principio è la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 14055 depositata il 7 agosto.

Una società impugnava due cartelle di pagamento con le quali l’Agenzia recuperava un credito Iva in conseguenza al controllo automatizzato.

Più precisamente, poiché non era stata presentata la dichiarazione relativa all’anno nel quale nasceva il credito, l’Ufficio aveva disconosciuto le compensazioni della somma effettuata dalla contribuente.

Solo in grado di appello, il collegio confermava le ragioni della società ritenendo illegittimo l'utilizzo del controllo automatizzato (articolo 54 bis Dpr 600/73) in luogo della notifica di specifico avviso di accertamento per il disconoscimento del credito.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità, rigettando il ricorso dell’Ufficio, hanno confermato l’annullamento della pretesa seppur per ragioni differenti da quelle indicate dalla Ctr.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha ricordato che secondo le Sezioni unite (sentenza 17758/2016) è legittima l’iscrizione a ruolo e relativa notifica della cartella di pagamento per il recupero del credito relativo ad una dichiarazione omessa. Il fisco, infatti, può operare anche attraverso procedure automatizzate poiché si tratta di una rettifica priva di profili valutativi e/o estimativi, trattandosi di un mero raffronto tra i dati dichiarati e quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato la rilevanza della sostanza, ossia dell’esistenza del credito piuttosto che il rispetto delle formalità, atteso che solo così è garantito il principio di neutralità.

Il contribuente è onerato della dimostrazione che la detrazione di imposta (e quindi il credito) è eseguita entro il termine biennale (secondo la norma vigente al tempo) e si riferisca ad acquisti finalizzati ad operazioni imponibili ed inerenti.

Ne consegue che il giudice tributario investito della valutazione è tenuto a riconoscere il credito se il contribuente dimostra la spettanza del proprio diritto.

L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge il credito non comporta pertanto la decadenza dal diritto a condizione che sia imputato in detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo (in base alla norma vigente) a quello in cui il diritto è sorto. Conseguentemente è legittimo anche l’utilizzo in compensazione.

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