Controlli e liti

Credito Iva, contribuenti affidabili senza visto di conformità

Le compensazioni e le richieste di rimborso che comportano il superamento della soglia dei 50mila euro non sfuggono agli adempimenti

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

I contribuenti che sono risultati affidabili nel 2018 possono utilizzare il credito Iva annuale 2019 e quelli trimestrali del 2020 senza che sui relativi modelli sia apposto il visto di conformità o venga prestata la garanzia. Ma questo vale fino a 50mila euro; le compensazioni e le richieste di rimborso che comportano il superamento della soglia sono infatti condizionate agli adempimenti ordinari.

L’articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del Dl 50/2017 ha previsto che i contribuenti che soddisfano determinati livelli di affidabilità fiscale siano esonerati, tra l’altro:

dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;

dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui.

Il provvedimento prot. n. 126200/2019 ha previsto che i predetti benefici spettino, per il 2018, con un “voto” almeno pari a 8. Inoltre, considerata l’evidente impossibilità di correlare i benefici per il 2018 ai livelli di affidabilità fiscale per il medesimo periodo (a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione di dichiarazione annuale Iva, modelli TR e dichiarazione dei redditi), è stato stabilito che il contribuente “virtuoso” nel 2018 goda dei benefici in relazione al credito annuale maturato nel 2019 e a quelli trimestrali maturati nel 2020.

Il contribuente affidabile nel 2018 ha quindi a disposizione due distinti plafond (di 50mila euro ciascuno) per compensazioni e rimborsi. Ad esempio, se la dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 evidenzia un credito pari a 90mila, di cui 45mila chiesti a rimborso e 45mila in compensazione, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Va tuttavia evidenziato che ciascuna soglia si riferisce agli utilizzi effettuati nell’anno (per gli affidabili 2018 si tratta di compensazioni e rimborsi richiesti nel 2020) e questo, come precisato anche nella circolare 20/E del 2019, anche se la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva fissa i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta.

Pertanto, se nel 2020 viene poi presentato un modello TR recante 10mila euro in compensazione sarà necessario il visto di conformità perché viene superata la soglia annua (45mila + 10mila = 55mila), a nulla rilevando che i crediti si riferiscano a due periodi d’imposta diversi.

Altra questione che si potrebbe porre è se un rimborso, o anche una compensazione, che di per sé non necessita del visto (perché entro la soglia, rispettivamente di 30mila e 5mila euro) rileva ai fini del superamento del plafond “liberamente” spendibile per effetto dell’affidabilità fiscale.

Si consideri il seguente esempio. Tizio, risultato affidabile per il 2018, chiede a rimborso un credito di 25mila con la dichiarazione annuale relativa al 2019 e ulteriori 18mila col TR relativo al primo trimestre 2020. Fino a qui nessun problema, dato che l’importo complessivo (43mila) non eccede comunque la soglia dei 50mila euro. Ma se con il TR relativo al secondo trimestre 2020 vengono chiesti ulteriori 22mila euro a rimborso è necessaria l’apposizione del visto di conformità?

Nella circolare 20/E le Entrate hanno confermato che il modello TR relativo al secondo trimestre 2020 va vistato perché la soglia è stata superata, confermando quindi che rilevano a tal fine anche gli importi erogati liberamente ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972. Alle medesime conclusioni (rilevanza) si dovrebbe quindi pervenire in relazione alle compensazioni entro i 5mila euro.

Nel documento di prassi è stato puntualizzato che il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Isa siano corretti e completi. Pertanto, laddove il raggiungimento della premialità in questione si riveli a posteriori non realizzato (per esempio a fronte di un accertamento), l’utilizzo del credito non è ritenuto legittimo, ciò comportando il suo recupero, oltre all’irrogazione di sanzioni (30%) e interessi.

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