Credito Iva post-liquidazione per intero al socio richiedente
La Cassazione supera l’impostazione delle Entrate che concedeva solo il rimborso pro quota
Tra i temi fiscali connessi alla fase di liquidazione societaria ve ne sono due che hanno registrato recenti aggiornamenti di prassi o di giurisprudenza.
Il primo tema può essere esemplificato da un rimborso Iva emergente dal bilancio finale di liquidazione, oggetto di analisi nella sentenza della Cassazione n. 19641 del 21 settembre 2020. Chi è titolato a riscuoterlo, atteso che con la cancellazione della società si ha un effetto estintivo della stessa e quindi il liquidatore, che ha rappresentato la società fino alla cancellazione, perde questa legittimazione? In un precedente di prassi dell’agenzia delle Entrate (risoluzione 77/2011) si era preso atto della “perdita” di ruolo del liquidatore e si era sostenuto che anche il socio fosse legittimato a richiedere e ottenere il rimborso fiscale, ma solo per la quota proporzionale alla sua partecipazione. Tale principio avrebbe potuto essere superato solo dal conferimento di una delega alla riscossione prodotta da tutti i soci a favore di quello incaricato.
Nella sentenza della Cassazione sopra citata viene superato questo assunto, nel senso che il rimborso spetta al socio richiedente per l’intero importo, non pro quota. Infatti a seguito della cancellazione della società , in relazione ai crediti da incassare si forma un regime di comunione indivisa nel quale ciascun soggetto è legittimato ad agire e quindi la sua istanza tesa ad ottenere il credito fiscale va soddisfatta per l’intero e non pro quota, senza che sia necessario far constare il conferimento della delega alla riscossione previsto nella risoluzione 77/11. La pronuncia della Cassazione semplifica notevolmente la procedura di riscossione, specie quando nella compagine societaria vi siano ex soci irreperibili o scarsamente interessati alla gestione delle sopravvenienze attive che residuano conclusa la liquidazione.
Il secondo tema attiene alle perdite fiscali pregresse di società di capitali. È possibile scomputarle dal reddito emergente nel periodo d’imposta finale di liquidazione senza applicare il limite percentuale dell’80% a tale deduzione? Questa domanda si pone per i soggetti Ires dal 2011 e recentemente, data l’assimilazione del regime delle perdite tra soggetti Ires e soggetti Irpef, ha assunto ancor più importanza.
In modo particolare le perdite dei soggetti semplificati prodotte nel 2017 che sono oggetto di scomputo dal reddito del 2018/19/20 con percentuali ancora più basse dell’80. Sulla questione si sono pronunciati due interpelli (45 e 556 del 2020) che hanno ammesso la scomputo totale delle perdite dei semplificati nel periodo di cessazione della attività. Al riguardo l’interpello n. 556 parla di scomputo integrale di perdite prodotte nel normale svolgimento della attività (quindi non necessariamente derivanti dalla deduzione straordinaria delle rimanenze nel 2017).
Non vi sono pronunce ufficiali sulla medesima vicenda nell’ambito delle società di capitali bensì solo pareri non pubblici espressi da singole Dre, con cui si è autorizzato lo scomputo integrale di dette perdite, ma ormai sembra assodato che nel periodo finale di cessazione della liquidazione la deduzione delle perdite possa avvenire in modo integrale, come riconobbe la circolare Assonime 33/11.