La chiusura del fallimento non è ostativa né alla richiesta di rimborso del credito Iva presentata dopo la fine della procedura dall’ex curatore né alla cessione del credito, quando la cessione è stata valutata dal giudice delegato che ha altresì autorizzato il compimento di tutti gli atti necessari per la definitività del credito. È questo il principio ribadito dalla Cgt di secondo grado dell’Abruzzo con la sentenza 63/6/2025 (presidente Iannacone, relatore Canosa).

Il Tribunale dichiarava il fallimento...

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