Imposte

Credito Iva vantato verso il fallito, recupero anche senza insinuazione

Va confermato se l’apertura della circolare 20/E vale per le procedure già aperte

immagine non disponibile

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’Iva relativa al credito vantato nei confronti di un soggetto fallito può essere recuperata anche se non ci si insinua al passivo fallimentare. La detrazione può avvenire nell’anno d’apertura della procedura o in quello della sua chiusura. In caso di mancata emissione della nota di credito, ma solo a determinate condizioni, i rimedi estremi sono la presentazione di una dichiarazione integrativa o la richiesta di rimborso.

L’articolo 26 del decreto Iva, così come modificato dall’articolo 18 del Dl 73/2021 (Sostegni-bis), consente l’emissione della nota di credito nei confronti dei debitori assoggettati a procedura concorsuale a partire dalla data di apertura della stessa. Nel caso del fallimento, il dies a quo per l’emissione del documento (e il recupero dell’imposta) è la data della relativa sentenza dichiarativa.

La giurisprudenza Ue

In sostanza non bisogna più attendere la fine della procedura, come è anche previsto nei principi dalla Corte di giustizia Ue (causa C-246/16). E non occorre neanche insinuarsi al passivo fallimentare. Alla luce della giurisprudenza unionale (causa C-146/19), le Entrate hanno abbandonato il precedente orientamento, secondo cui l’emissione della nota di credito era subordinata alla «necessaria partecipazione del creditore al concorso».

Anche se nella circolare 20/E/2021 il cambio di rotta avviene «in aderenza alla nuova formulazione della norma», sembrerebbe possibile affermare che ciò valga anche per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Infatti, la necessaria partecipazione al passivo non era stabilita dalla norma, bensì era frutto di un’interpretazione, ora superata dalle Entrate. Inoltre, l’insinuazione al passivo potrebbe essere intesa come un requisito procedurale a sé, indipendente rispetto al momento in cui si era legittimati, al tempo, all’emissione del documento. Tale impostazione, che andrebbe però ufficializzata, vista la sua rilevanza, riaprirebbe la possibilità del recupero dell’imposta anche per le procedure “vecchie” non ancora concluse, pur in assenza d’insinuazione al passivo. In tal caso, dovrebbe tuttavia attendersene la chiusura (al di là delle difficoltà operative legate alla conoscenza della loro conclusione).

Nota di credito

La nuova norma consente l’emissione della nota di credito a partire dalla data d’apertura della procedura concorsuale e, pertanto, visto che a livello nazionale il recupero della relativa imposta è collegato al meccanismo della detrazione, secondo le Entrate (che equiparano fatture e note di variazione) va rispettato il termine fissato dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 (vedi anche risp. 50/2022). Pertanto:

1 la data d’inizio della procedura individua il momento a partire dal quale è possibile emettere il documento;

2 il termine ultimo per la sua emissione è quello previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di apertura della procedura;

3 la detrazione va esercitata nella liquidazione periodica in cui confluisce la nota di variazione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della stessa.

In una recente risposta, le Entrate hanno altresì affermato che, se non si procede al recupero dell’Iva secondo le tempistiche del nuovo comma 3-bis dell’articolo 26, è possibile dar rilievo al comma 2 della norma che fa riferimento a casi «simili» a quelli espressamente individuati. Questo, comunque, solo al termine della procedura e (a quanto pare diversamente dal revirement interpretativo di cui si è detto) alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo. Ci si chiede a questo punto perché le stesse considerazioni non possano valere anche a procedura in corso (magari quando è quasi certo l’importo che non sarà incassato). Ma anche in questo caso serve un avallo ufficiale.

Se non ci si attiva mediante l’emissione della nota di credito, l’imposta può essere recuperata con modalità alternative: presentazione di una dichiarazione integrativa a favore o richiesta di rimborso secondo l’articolo 30-ter, Dpr 633/72. Va tuttavia osservato che le Entrate stabiliscono condizioni rigorose che, in molti casi, rischiano d’impedirne l’utilizzo.

I casi risolti
Alfa Spa vanta un credito di 122 nei confronti di Beta. Il 25 novembre 2021 Beta è stata dichiarata fallita. È possibile emettere oggi (febbraio) la nota di credito per recuperare l'Iva? Se sì, la detrazione va esercitata nella dichiarazione Iva relativa al 2021 o nel 2022?
Sì, in base alle nuove regole è possibile emettere la nota (dalla data della sentenza e fino al termine per la dichiarazione Iva relativa a tale anno, ossia il 2021). La detrazione può essere esercitata nella liquidazione relativa a febbraio o, al più tardi, nella dichiarazione per il 2022.

Gamma Snc vanta un credito di 100 nei confronti di Teta Srl. Teta è stata dichiarata fallita il 5 maggio 2021. È possibile emettere oggi la nota di credito per recuperare l'Iva? Se sì, la detrazione va esercitata nella dichiarazione Iva relativa al 2021 o nel 2022?
No, non è possibile perché il fallimento è stato dichiarato in costanza di applicazione delle vecchie regole. Pertanto, occorre attendere la fine della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare la relativa imposta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©