Credito prescritto, dopo la cartella decide il tribunale
Non rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma in quella del giudice delegato al fallimento, la decisione sulla eccezione del curatore di prescrizione dei crediti tributari verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento divenuta definitiva.
A fornire questo principio sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 34447 depositata ieri che rivede l'orientamento espresso nel 2017.
Il giudice delegato al fallimento ammetteva al passivo un agente della riscossione solo per una parte dei crediti, ritenendo che gli altri fossero prescritti stante il lasso temporale trascorso dopo la notifica di cartelle non opposte.
Il tribunale confermava la decisione che veniva impugnata in Cassazione dall'agente della riscossione secondo il quale il giudice delegato e il tribunale avrebbero debordato dai limiti della giurisdizione propria; spettava infatti al giudice tributario decidere dell'eccezione di prescrizione anche se maturata successivamente alla notifica della cartella. Con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto ammettere con riserva il credito. Ciò in quanto l'unica esclusione della giurisdizione tributaria (articolo 2 del Dlgs 546/1992) a favore del giudice ordinario è rappresentata dalle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Secondo il ricorrente, la cartella o il sollecito di pagamento non potevano essere qualificati come esecuzione forzata.
Stante la rilevanza della questione e ritenendo non valido l'orientamento anche dalle Sezioni Unite (sentenza n.14648/2017) a favore della giurisdizione tributaria, la prima sezione civile trasmetteva gli atti al primo presidente per l'assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite
Queste hanno deciso di non dare continuità al precedente orientamento. Secondo la sentenza, la notifica della cartella di pagamento non impugnata, o vanamente impugnata dal contribuente, determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione tributaria non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo.
Il collegio, ribadendo il contenuto di una recente pronuncia della Consulta, rileva così che la linea di demarcazione della giurisdizione è posta dalla cartella e dall'eventuale successiva intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione tributaria; a valle della cartella stessa la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
In conclusione, secondo la Cassazione, ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato del passivo e non il giudice tributario.
Cassazione, Sezioni Unite civilei, sentenza 34447 del 24 dicembre 2019