La semplice brevettabilità di un sistema o di un bene non genera automaticamente l’emersione di un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, poiché a tal fine occorre che le attività di ricerca e sviluppo assumano le caratteristiche della cosiddetta “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, cosi come indicate nell’articolo 2 del Dm 27/05/2015, attuativo della disciplina inerente il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. È questo il principio...

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