Adempimenti

Credito R&S, contezioso nato dalle incertezze

Opportuna una sanatoria sulle contestazioni dell’agenzia delle Entrate

L’incessante dibattito alimentato negli ultimi tempi dalle verifiche delle Entrate sulla fruibilità - o meno - del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/13 ha riportato all’attenzione degli operatori la problematica di come (e se) restituire le somme fruite in contestazione, in un periodo di carenza di liquidità per le imprese.

In questi giorni si sono rincorse le voci di una possibile sanatoria. Va detto che, nella maggioranza dei casi, le contestazioni elevate hanno riguardato l’“eleggibilità” dei costi sostenuti per carenza del carattere innovativo dell’attività di R&S e degli altri requisiti previsti dal “Manuale di Frascati”. In proposito, è già stato messo in evidenza da Assonime (circolare 23/19) come, quanto meno in un primo tempo, le indicazioni fornite dalle Entrate, a cominciare dalla circolare 5/16, non avrebbero lasciato immaginare un'impostazione tanto rigida degli organi accertatori nella lettura dei requisiti del “Manuale di Frascati”.

In verità, nei primi documenti di prassi delle Entrate, che pure hanno costituito utile ausilio per gli operatori, non si faceva alcuna menzione del “Manuale di Frascati”.

Un discorso a parte potrebbe pure farsi sulla opportunità che contestazioni così tecniche siano state elevate da uffici dell’agenzia delle Entrate, a cui è stato delegato il difficile onere di verificare il merito di progetti pure complessi.

Le ricadute sanzionatorie per i contribuenti sono state, altresì, importanti, dal momento che gli uffici accertatori hanno ritenuto di dovere elevare la sanzione per indebita compensazione di crediti d'imposta considerati «inesistenti», piuttosto che «non spettanti».

Si tratta di una scelta di non poco conto, dal momento che la sanzione per utilizzo del credito d'imposta «non spettante» è pari al 30% del credito stesso. Viceversa, per il credito «inesistente» si applicherebbe la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilità, peraltro, di potere fruire della definizione agevolata.

Ma tale modus operandi sarebbe contrario alla stessa ratio dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97.

Infatti, la sanzione prevista per l’indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte.

Dato questo scenario, in considerazione delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina fino al periodo d’imposta 2018, oltre ai molti interventi di prassi sul tema, anche in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese, va sicuramente salutata con favore una sanatoria per i contribuenti, a cui dovrebbe essere consentito di restituire ratealmente i crediti d'imposta in contestazione, anche in presenza di atti di recupero o altri provvedimenti istruttori, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

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