L'emanazione del Dlgs n. 129/2024 e l'imminente termine inziale di piena applicabilità del Regolamento MiCA portano in primo piano il ruolo degli operatori che prestano servizi connessi a gestione, utilizzo e conservazione di cripto-attività, chiamati ad assolvere a ruoli ed obblighi sempre più impegnativi. Al contempo, la risposta ad interpello n. 181/2024 offre l'occasione per un inquadramento del ruolo che tali intermediari possono (o devono) svolgere per garantire la corretta attuazione dei rapporti d'imposta che sorgono dalla detenzione di cripto-attività da parte dei contribuenti italiani. Ne risulta un quadro complessivo che assegna un ruolo decisivo agli intermediari, a garanzia delle posizioni tanto degli investitori quanto dell'Erario.
Il primo inquadramento nella normativa antiriciclaggio
Nell'ordinamento italiano, un primo complessivo inquadramento giuridico del fenomeno delle cripto-attività e dell'attività degli operatori del settore si deve ai Dlgs n. 90/2017 e n. 125/2019, di recepimento, rispettivamente, della IV e della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttive 2015/849/UE e 2018/843/UE).
A seguito di tali interventi, il Dlgs n. 231/2007 reca la definizione di «valuta virtuale» ed annovera tra i ccdd. soggetti obbligati (alle attività di identificazione e adeguata verifica del ...