Contabilità

Crisi d’impresa, amministrazione e controllo presidiano il «rischio allerta»

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di Patrizia Riva


La modifica che ha interessato l’articolo 2086 del codice civile, in forza del tenore degli articoli 375 e 377 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Cci), impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa.

Si impone un importante cambiamento culturale. Viene valorizzata la funzione di vigilanza societaria con l’allargamento della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo e con il riconoscimento al collegio sindacale del potere di segnalazione all’Ocri e del potere di richiedere la liquidazione giudiziaria.

La previsione del meccanismo di allerta, rende necessaria un’attenta mappatura dei ruoli di governance. In situazione di going concern il governo dell’azienda è affidato al Consiglio di amministrazione. Nelle realtà di minori dimensioni questo è spesso sostituito dalla figura dell’Amministratore unico, mentre nelle società più grandi o più attente lo stesso non solo è collegiale, ma prevede la presenza al proprio interno di una o più figure professionali recanti specifiche competenze utili alla gestione.

Questi assumono il ruolo di amministratori indipendenti e siedono in appositi comitati di indirizzo che supportano e discutono le decisioni del consiglio alimentando per quanto possibile la consapevolezza degli eventuali rischi che le stesse possono comportare. Tra questi di maggiore interesse ai fini del presidio del «rischio allerta», vi è il Comitato Controllo e Rischi (Ccr).

All’organo amministrativo spetta il compito di predisporre un sistema organizzativo adeguato, con particolare riferimento alla presenza, articolazione e funzionamento contemporaneamente di un efficace sistema di controllo di gestione utile a strutturare indicatori di performance consuntivi e preventivi in tempi ragionevoli e di un adeguato sistema di controllo interno che garantisca l’attendibilità di questi ultimi.

Proporzionalmente alle dimensioni dell’impresa l’organo amministrativo deve quindi prevedere internamente - o eventualmente anche in outsourcing - le attività usualmente attribuite alla funzione direzione amministrativa finanziaria e quelle riconosciute alla funzione Internal Auditing posta in staff al consiglio di amministrazione.

In situazione di going concern agli organi di controllo societario ossia al collegio sindacale o al sindaco unico spetta di vigilare sul comportamento degli organi amministrativi, assicurandosi che siano implementati tali sistemi. Verificheranno pertanto che si disponga di un cruscotto di indicatori efficace e che il medesimo sia robusto ossia attendibile e tale da permettere, tra l’altro, di monitorare adeguatamente i parametri e le soglie individuati nel nuovo Cci.

Accanto all’organo di controllo societario – collegio sindacale o sindaco unico – il Cci riconosce il ruolo di soggetto abilitato all’allerta interna anche al solo revisore. La mancata eliminazione da parte del legislatore dell’ambiguità presente nel testo dell’articolo 2477 relativa all’obbligo di implementare entrambe le funzioni di vigilanza e di revisione nelle società a responsabilità limitata indebolisce strutturalmente il meccanismo di prevenzione della crisi e consegue alla mancata comprensione delle differenze tra il ruolo del collegio e quello del revisore: essi non sono in alcun modo intercambiabili e sovrapponibili.

Le funzioni del revisore si limitano all’espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio, e sono codificate dai principi di revisione pubblicati sulla GU dell’Unione europea. Esse non sono assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice civile agli organi di controllo societario (vedi articoli 2400 e seguenti).

Quello del revisore è un controllo ex-post sui documenti consuntivi redatti dall’azienda ed è diverso dalla vigilanza ex ante e quindi in ottica prospettica e forward looking svolta dai sindaci. Peraltro non comporta una riduzione di costi la previsione a carico del revisore di parziali funzioni di vigilanza (per l’esercizio delle quali non è dotato dei necessari poteri), per le quali lo stesso richiederebbe senz’altro una remunerazione aggiuntiva.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (Notizie n. 33 del 20 febbraio 2019) ha evidenziato che «l’obbligo di collegio sindacale nelle Srl denota la tutela non solo di un interesse dei soci, che potrebbero, se così fosse, rinunciarvi, ma soprattutto della collettività» e, ancora, che «vi è l’esigenza di estendere il controllo legale dei conti e della gestione alle società che raggiungano dimensioni tali, per capitale o fatturato e numero di dipendenti, da divenire realtà economiche imprenditoriali meritevoli di attenzioni pubbliche». In caso di crisi, pertanto, l’omessa nomina dell’organo sindacale potrebbe configurare la responsabilità degli altri organi sociali per mancata istituzione della necessaria funzione di controllo e conseguente inadeguatezza dell’assetto societario.

Il Cci non prevede di attribuire un differente ruolo all’Organismo di Vigilanza (OdV). Lo stesso rimane estraneo ai nuovi meccanismi di allerta e focalizzato sulla implementazione e gestione del cosiddetto Modello di Organizzazione e Gestione (o Mog) che indica come l’organizzazione monitori le sue attività al fine di evitare la commissione dei reati a essa applicabili.

Il Codice riconosce, invece, un ruolo di controllore esterno ai fini dell’attivazione della allerta cosiddetta esterna ai creditori pubblici qualificati. È solo il caso di rilevare che si tratta di un potere molto invasivo che opera in modo concorrente con l’allerta interna e autonomo sulla base di parametri di attivazione oggettivi.

Deve infine essere menzionato, per completare il quadro, il ruolo di controllo svolto dalle Autorità Pubbliche operanti con riferimento a specifiche caratteristiche delle aziende, quali l’appartenenza a specifici settori regolamentati o la quotazione. Il Cci non si occupa di questi ultimi soggetti i cui specifici ruoli rimangono pertanto definiti dalle previgenti normative loro applicabili.

Per approfondire: I nuovi compiti degli organi sociali, collana Crisi d’impresa 6/2019, in edicola e on line

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