Professione

Crisi d’impresa, il certificato camerale attesta le cariche ricoperte dall’esperto

Con il pronto ordini 100/2022 il Consiglio nazionale indica la strada da seguire se mancano il mandato professionale o l’incarico giudiziale

di Federico Gavioli

Il certificato camerale è il documento che può testimoniare l’incarico al professionista per valutare le esperienze passate ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi di impresa; è il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il pronto ordini 100, del 19 maggio 2022.
Un Ordine territoriale in relazione alle linee guida del ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021, trasmesse al Cndcec il 30 dicembre 2021, con riferimento ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi di impresa chiede se il certificato camerale vada prodotto per tutti gli incarichi ricevuti , comprese le nomine a commissario nei concordati preventivi. In merito ai requisiti necessari l’Ordine deve verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo.

Il dubbio deriva dal fatto che le funzioni di amministrazione, direzione e controllo ritenute valide come «pregresse esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale» devono essere svolte in società interessate da operazioni di ristrutturazione nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e che le stesse operazioni di ristrutturazione cui si riferisce l’esperienza vantata dal professionista deve essersi conclusa positivamente; tale dubbio sembrerebbe derivare dalla consapevolezza che le citate funzioni di amministrazione, direzione e controllo di per sé non garantiscono adeguata esperienza nella ristrutturazione aziendale.

Per il Cndcec mancando nei casi richiamati un mandato professionale o un incarico giudiziale conferito dal debitore o dall’autorità giudiziaria, accettato dal professionista e dal medesimo espletato, per la ristrutturazione aziendale, alla domanda è sufficiente allegare la visura camerale, anche storica, della società da cui poter evincere le cariche sociali vantate dal professionista e che la società non è sottoposta a fallimento o ad altra procedura di liquidazione.

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