Professione

Crisi d’impresa, gli incarichi di advisor e per concordati liquidatori aprono all’elenco degli esperti

Proseguono i chiarimento forniti dal Consiglio nazionale dei commercialisti per l’iscrizione all’elenco degli esperti della crisi d’impresa tenuto presso il ministero della Giustizia

di Federico Gavioli

Le linee di indirizzo del ministero della Giustizia diffuse lo scorso 29 dicembre 2021 e trasmesse al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili il 30 dicembre 2021, relative ai chiarimenti sull’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, continuano a creare dubbi e perplessità agli Ordini territoriali dei commercialisti chiamati a valutare i requisiti per l’iscrizione nell’elenco.

Con i Pronto Ordini 112 e 116 pubblicati il 16 giugno 2022, il Consiglio nazionale chiarisce che :

O per i soli commercialisti rientrano nelle precedenti esperienze le attestazioni che accompagnino anche i piani concordatari liquidatori;

O l’incarico di advisor è funzionale a perseguire la ristrutturazione di impresa in crisi.

Le attestazioni ai piani concordati liquidatori

Con il Pronto ordini 112/2022, un Ordine territoriale ha chiesto se, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, possa essere accolta la domanda presentata da un professionista che alleghi due mandati professionali relativi alle relazioni ex articolo 161, comma 3 della legge fallimentare, sulla proposta di concordato preventivo di cui uno liquidatorio. I due piani di concordato, tuttavia, non sono stati omologati.

Il Consiglio nazionale evidenzia che, considerato quanto affermato dalle linee di indirizzo ministeriali del 29 dicembre 2021, dove non viene precisato che le attestazioni per ottenere l’iscrizione nell'’elenco degli esperti debbano riferirsi esclusivamente a piani e proposte di concordati preventivi in continuità o misti, è possibile sostenere che le attestazioni possano accompagnare anche piani di concordati liquidatori.

L’incarico di advisor

Con il Pronto ordini 116/2022 l’Ordine territoriale di Modena ha posto al Consiglio, in merito all’iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi di impresa, una articolata serie di domande sui requisiti richiesti.

Il Consiglio nazionale osserva che le linee di indirizzo del ministero della Giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, nel fornire indicazioni circa gli incarichi e le prestazioni professionali comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, precisano che debba trattarsi di incarichi correlati ad attività, che nel settore concorsuale, conducano alla preservazione del valore aziendale. Il Consiglio afferma che, per quanto attiene alle esperienze menzionate nelle citate linee di indirizzo ministeriali, pur non essendo richiamati istituti o procedure disciplinati nella normativa della crisi e dell’insolvenza, vigente o di prossima applicazione, al fine di consentire uniformità di trattamento nella valutazione degli incarichi di advisor da parte degli Ordini, sembrerebbe possibile ritenere che anche tali incarichi debbano essere funzionali a perseguire la ristrutturazione dell’impresa in crisi nell’ambito di strumenti di regolazione della crisi, disciplinati nell’ordinamento.

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