Crisi d’impresa, nella mediazione esperti con più indipendenza
Resta la composizione negoziale anche per aziende in condizione di insolvenza
L’esame del fascicolo finale del Senato che contiene gli emendamenti definitivi al decreto legge 118/2021 non mostra modifiche restrittive sulle norme del concordato liquidatorio semplificato, che secondo talune richieste avrebbe invece dovuto prevedere l’introduzione di una soglia minima del 20% di soddisfazione per i creditori chirografari.
Altrettanto, è confermata – con qualche distinguo, come sotto evidenziato – l’applicabilità della composizione negoziale della crisi anche alle imprese che si trovano in condizione di insolvenza: anche in questo caso, infatti, da più parti si erano sollevate critiche verso l’inclusione di imprese vicine alla decozione, che è stata invece mantenuta in presenza dei presupposti di risanabilità necessari per accedere alla procedura. Una conferma in questo senso è data dall’espressa integrazione dell’articolo 9, il quale ora prevede due diverse modalità di gestione dell’impresa a seconda che essa si trovi in crisi (evitando pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività), ovvero in insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento: in questo caso l’impresa dovrà essere gestita nel prevalente interesse dei creditori.
La conduzione della composizione negoziale in presenza di insolvenza, tuttavia, sarà tutt’altro che facile alla luce delle pesanti conseguenze sugli intermediari finanziari derivanti da una erogazione creditizia non sorretta da un adeguato piano di risanamento, più volte ribadita recentemente dalla Suprema corte. A fronte del rischio di erogazione abusiva del credito, non sarà improbabile che gli istituti optino per rischiare le conseguenze dell’inadempimento, qualora il piano non sia considerato attendibile.
Il Senato interviene sul decreto a rafforzare l’indipendenza dell’esperto, da un lato confermando l’indicazione già apparsa nel decreto dirigenziale della scorsa settimana, che introduce all’articolo 4 il divieto per l’esperto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata; dall’altro, esplicitando al comma 2 il divieto di intrattenere rapporti di natura personale o professionali non solo con l’impresa ma anche le altre parti – ad esempio gli advisors – interessate all’operazione di risanamento.
Anche sotto il profilo delle tempistiche negoziali vengono chiariti alcuni aspetti importanti: la composizione negoziata non potrà durare più di 360 giorni, a causa del nuovo limite di 180 giorni di un’eventuale proroga; identicamente, una volta archiviata l’istanza, l’imprenditore non potrà presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima di un anno da tale data.
Importanti le precisazioni intervenute all’articolo 8, riguardo alla possibilità di dichiarare l’inapplicabilità delle disposizioni sugli obblighi di ricapitalizzazione di legge non solo in sede di istanza di nomina iniziale, ma anche in corso di negoziazione.
La nuova formulazione dell’articolo 9, primo comma, il quale come sopra evidenziato consente la gestione dell’impresa anche in stato di insolvenza, quando essa risulti «nel corso della composizione negoziata», appare poco chiara: andrà compreso se (come appare preferibile) tale formulazione sia da intendersi in senso ampio – cioè l’insolvenza è sempre possibile, anche ab origine – ovvero restrittivo, cioè l’insolvenza all’interno del percorso è ammessa solo qualora si manifesti successivamente, durante il corso delle negoziazioni.
Come accennato, il concordato liquidatorio sopravvive al Senato senza percentuale minima di soddisfazione, ma con alcune precisazioni: sarà ammissibile tale exit dalla negoziazione solo se l’imprenditore abbia condotto le trattative secondo correttezza e buona fede (una meritevolezza nel breve termine, quindi); viene inoltre consentita la formazione di classi di creditori da soddisfare in sede liquidatoria. Precisati meglio i tempi di intervento dell’ausiliario nominato da parte del tribunale, e il contenuto del set documentale da presentare ai soggetti interessati.
Il Senato, infine, modifica il testo dell’articolo 182-septies sugli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, prevedendo che per i creditori coartati all’interno di una classe, la proposta del debitore debba essere ora confrontata con il ricavato della procedura fallimentare e non di tutti i potenziali scenari alternativi; consentita inoltre la neutralizzazione delle ipoteche giudiziali iscritte negli ultimi 90 giorni prima della pubblicazione al registro imprese dell’accordo.