Diritto

Crisi d’impresa, misure protettive anche contro lo sfratto

Il tribunale di Asti si pronuncia su un caso di composizione negoziata. I beni possono non essere nel patrimonio del debitore, ma devono essere funzionali all’impresa

di Giovanni Negri

La misura protettiva concessa nel contesto della composizione negoziata della crisi copre anche lo sfratto dall’immobile che non rientra nel patrimonio dell’imprenditore in crisi perchè di proprietà altrui. Lo chiarisce il tribunale di Asti con pronuncia del 3 marzo con la quale si riconosce che, anche in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, il giudizio affidato al tribunale in sede di conferma, modifica o revoca delle misure protettive previste dal decreto legge 118/21 presuppone il bilanciamento delle ragioni dell’imprenditore in crisi, che punta al risanamento dell’azienda e quelle dei creditori che hanno interesse a ottenere nel più breve tempo possibile il soddisfacimento delle proprie pretese.

In questa prospettiva le misure protettive da azioni esecutive costituiscono lo strumento previsto dal legislatore per facilitare l’avvio e la prosecuzione delle trattative tra imprenditore e creditori con l’obiettivo di raggiungere un accordo che permetta la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa. L’eventuale conferma delle misure deve così avere a monte un giudizio positivo sulla ragionevolezza dell’obiettivo di risanamento e, nello stesso tempo, che il sacrificio richiesto ai creditori non è sproporzionato.

Nel caso approdato in tribunale, l’esercente un ristorante propone un piano di risanamento rispetto al quale la valutazione dell’esperto nominato sulla base di quanto previsto dalla disciplina della composizione negoziata è positiva, seppure condizionata al raggiungimento di accordi con i creditori e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che permetta la prosecuzione dell’attività negli stessi locali.

Per il Tribunale non è di ostacolo allora alla conferma delle misure di protezione , in particolare rispetto a una procedura rilascio dell’immobile preannunciato con atto di precetto, il fatto che dell’immobile stesso non sia proprietario il debitore. La tesi della proprietà era il divieto di iniziare o proseguire azione esecutive potrebbe riguardare solo i beni rientranti nel patrimonio dell’imprenditore in crisi.

Non è così, per l’autorità giudiziaria. Il decreto legge 118/21 estende infatti il divieto «anche ai beni non facenti parte del patrimonio dell’imprenditore,”con i quali viene esercitata l’attività di impresa” e tra questi appaiono ragionevolmente da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l’impresa». A maggior ragione poi, prosegue la pronuncia, se si tiene conto dell’importanza che riveste il luogo di insediamento dell’attività per la prosecuzione e la salvaguardia del valore dell’azienda.

Via libera quindi alle misure , considerate un sacrificio non eccessivo alla luce delle concrete prospettive di risanamento.

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