Diritto

Crisi d’impresa, piano di risanamento obbligatorio per la composizione negoziata

Obiettivo duplice: agevolare l’esperto e velocizzare il percorso negoziale

di Paolo Rinaldi

La composizione negoziata della crisi ex Dl 118/2021 entra a pieno titolo nel Codice della crisi di impresa (Cci) a seguito del suo adeguamento alla direttiva Ue Insolvency 2017/1132 (si veda l’articolo «Sulla crisi d'impresa una spinta alla continuità aziendale»).

L’armonizzazione della legislazione interna comporterà quindi la già preannunciata scomparsa degli Ocri e degli indicatori della crisi di impresa di cui all’articolo 13 del precedente testo del Codice, sostituiti dalla composizione negoziata e dalle segnalazioni, ora disposte a favore dell’imprenditore e non di terzi soggetti, e in base alle soglie stabilite dal Dl 152/2021.

Il consiglio dei ministri ha infatti modificato il nuovo Titolo II del Codice, attuando l’articolo 3 della direttiva per fornire all’impresa – purché essa sia risanabile – strumenti accessibili e poco costosi, di tipo stragiudiziale, al fine di consentirle di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria e di aprire le trattative con i creditori ricercando soluzioni negoziate della crisi, e fornendo meccanismi di allerta tramite segnalazioni all’imprenditore stesso.

Il Titolo II è dunque rubricato «Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi»: nonostante una partenza un po’ in sordina (dovuta in gran parte alle complessità necessarie alle pubbliche amministrazioni nella produzione dei relativi certificati, e ad una certa diffidenza degli intermediari finanziari), la composizione negoziata diviene elemento stabile e fondamentale all’interno dei quadri di ristrutturazione previsti dalla direttiva Insolvency.

Rispetto alle norme vigenti, viene ora molto incrementato il livello di qualità delle informazioni che il debitore dovrà rendere disponibili ai creditori con i quali intende negoziare: attualmente l’articolo 5 del Dl 118/2021 richiede il deposito di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare.

L’articolo 17 del Cci, terzo comma, lettera b) aggiunge a tale relazione sintetica un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13. Si tratta, in particolare, della lista di controllo che attualmente risulta prevista nella sezione 2 del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia e che a propria volta rappresenta una sintesi dei principi nazionali di redazione dei piani di risanamento predisposti dal Cndcec.

La necessità di un piano già all’atto del deposito ha un duplice obiettivo: da un lato rendere più agevole il compito dell’esperto – chiamato a valutare sin da subito la sussistenza di concreti presupposti di risanamento (attività molto più difficile con le sole linee guida del piano) – e dall’altro velocizzare la composizione negoziata, intesa non come procedura ma come percorso negoziale del quale occorre avere chiari fin da subito il contenuto sotto forma di proposta.

Questa novità ridurrà senza dubbio il numero di composizioni negoziate richieste senza disporre di un piano per i creditori ed esclusivamente per godere di misure protettive di più agevole gestione rispetto a quelle previste dai concordati in bianco ai sensi dell’attuale articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare.

All’interno del Titolo II sono anche inserite le disposizioni introdotte con il Dl 152/2021 tramite gli articoli da 30-ter a 30-sexies: si tratta sia delle già note norme riguardanti la interoperabilità delle piattaforme, lo scambio dei documenti, sia delle segnalazioni che i creditori pubblici qualificati (ai quali è stato aggiunto l’Inail) inviano all’imprenditore in presenza dei già noti livelli di esposizione debitoria dallo stesso maturato nei loro confronti. Oltre alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, vengono confermate le disposizioni dell’attuale articolo 14, comma 4, del Cci, che prevede a carico delle banche in ordine alle comunicazioni agli organi di controllo societarie delle variazioni o revisioni degli affidamenti all’impresa.

Viene infine previsto, nel caso di richiesta di rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, attualmente disciplinati dall’articolo 10 del decreto legge 118/2021, la scomparsa il riferimento alla pandemia Covid-19 come causa dell’eccessiva onerosità, aprendo così l’applicazione della norma alla generalità dei casi di questo tipo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©