Crisi d’impresa, revocatoria rimesse bancarie con meno rigidità sulla consistenza
Il restyling del codice della crisi è pronto. Forse non sarà nemmeno l’unico. Ricordiamo come la legge 20/2019 all’articolo 1 abbia delegato il Governo alla adozione di disposizioni correttive e integrative al Dlgs 14/2019 entro il termine di applicazione della riforma, e quindi entro il 15 agosto 2020. Si tratta di ben 40 articoli, che stanno a dimostrare la qualità delle norme emanate.
Nello specifico è opportuno affrontare la revocatoria delle rimesse bancarie che la riforma non varia nella sostanza, se non per un particolare, la decorrenza a ritroso del periodo sospetto, che decorrerà non dal fallimento (o dalla presentazione di una precedente domanda di ammissione al concordato preventivo poi appunto sfociato in fallimento) , bensì dalla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale. Oggi la struttura della revocatoria delle rimesse bancarie è caratterizzata dalla coesistenza di due articoli di difficile convivenza, l’articolo 67 della legge fallimentare (si revocano le rimesse che hanno ridotto la esposizione bancaria in modo consistente e durevole) salvo poi determinare l’ importo revocabile ex articolo 70 della legge fallimentare nella differenza tra il saldo al momento del fallimento e la massima esposizione raggiunta nei sei mesi precedenti .
Per esperienza pratica, al di là di tante elucubrazioni e di decine di sentenze, di norma si dimostrava del tutto inutile il riferimento alle rimesse previste dall’articolo 67, risultando bastevole il limitativo articolo 70. Si facevano tanti conteggi ex articolo 67, per poi accorgersi che abitualmente l’articolo 70 limitava poi l’importo revocabile appunto al cosiddetto «rientro». La riforma ne conferma la struttura agli articoli 166 e 170.
L’intervento nel correttivo
Ora il decreto correttivo interviene ma in maniera limitata e non risolutiva. L’articolo 20, prendendo spunto dalle effettive difficoltà pratiche di determinare univocamente la consistenza, ne abolisce il riferimento, ora limitato quindi solo alla durevolezza. Una correzione a metà . Che ancor più dimostra l’inutilità dell’articolo 67, ora riproposto come articolo 166. Inutile fare conteggi secondo questo articolo, quando poi si revoca il rientro, ex articolo 170 (e attualmente 70) .
Sembra sia mancato il coraggio di fare un intervento chiaro e risolutivo. Si tratterebbe di un intervento molto semplice, consistente nell’eliminazione totale del riferimento alle rimesse revocabili disciplinate dall’articolo 67, comma 3, lettera b), che in futuro sarebbero solo le durevoli .
Il decreto correttivo interviene poi con l’inserimento, all’articolo 170, delle disposizioni oggi previste dall’articolo 69-bis, relativamente alla consecuzione delle procedure. Nonostante la legge delega esplicitamente ne prevedesse il riferimento (articolo 7, comma 4, lettera b) il decreto delegato se ne era stranamente dimenticato. Ora si provvede in merito .
La decorrenza
Due osservazioni circa la decorrenza delle variazioni, fissate dall’articolo 40 del decreto correttivo nel 14 agosto 2020, quindi un giorno prima della entrata in vigore del codice della crisi, ossia il 15 agosto .
Innanzitutto fissare delle variazioni o integrazioni di norme che entrano in vigore un giorno prima del testo che devono emendare o integrare parrebbe una sciocchezza, salvo che ci sfugga qualcosa o che il termine del 15 agosto per l’entrata in vigore della riforma non sia corretto.
Inoltre per le procedure dichiarate fino al 14 agosto 2020 si avrà un regime di determinazione delle rimesse revocabili mentre dal 15 agosto un altro. Si ritiene peraltro che sotto l’aspetto pratico nulla varierà, in ogni caso.
Per approfondire
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di Riccardo Ranalli