Professione

Crisi d’impresa, sull’Albo gestori apertura per incarichi successivi al 2019

A breve una circolare del ministero della Giustizia interverrà cambiando le regole per l’accesso all’albo dei curatori della crisi d’impresa

di Giovanni Negri

Si profila una soluzione, di comune soddisfazione, per le criticità rilevate dai professionisti sull'Albo dei gestori della crisi d'impresa. Un incontro svoltosi ieri pomeriggio in via Arenula tra una delegazione del ministero della Giustizia (con rappresentanti dell'Ufficio legislativo e del Dipartimento affari di giustizia) guidata dal viceministro con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, quello dei consulenti del lavoro e il Consiglio nazionale forense, ha permesso di sbloccare la situazione.

Entro pochi giorni una circolare del ministero interverrà per sciogliere i punti più controversi, nel contesto dei primi inserimenti dei professionisti nell'Albo, come lo sbarramento temporale per il doppio incarico e i temi legati a formazione e tirocinio. Piena soddisfazione sia di Sisto che sottolinea l'efficacia del metodo trovato (dove «non c'è un arroccamento del ministero e piuttosto un confronto e riconoscimento dei temi esposti dalle categorie professionali») sia del presidente dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio («una collaborazione istituzionale proficua che ci permette di fare partire uno strumento indispensabile per favorire soluzioni non traumatiche delle crisi d'impresa»).

Nel dettaglio, centrale è stata la problematica materia dell'individuazione del periodo nel quale considerare i due incarichi di curatore, commissario o liquidatore, utili per assicurare in un primo momento l'iscrizione all'Albo. Per i professionisti, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ministero in una nota del 20 gennaio, i due incarichi devono essere “spendibili” al momento di presentazione della domanda di iscrizione da parte dei richiedenti e non, come dispone l'articolo 356 del Codice della crisi, riguardare procedure degli ultimi quattro anni calcolati a ritroso rispetto alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 356, che è quella del 16 marzo 2019.

In sintesi, con la circolare in arrivo dovrebbe essere chiarito che i due incarichi rilevanti possono essere anche successivi al 2019, evitando penalizzazioni destituite di un reale fondamento. Evidente, in caso contrario l'irragionevolezza di una lettura delle norme inutilmente penalizzante per professionisti di provata competenza. Paradossalmente, infatti, sarebbero stati esclusi dall'iscrizione professionisti con ben più di due incarichi, solo ricevuti dopo il 2019 e quindi, tra l'altro e doppio paradosso, maggiormente abituati all'applicazione delle misure del Codice.

Soluzione possibile poi anche sul problema del tirocinio e della documentazione da far valere per comprovare il suo svolgimento.

Come pure di difficile digestione per i professionisti era una lettura dei criteri di accesso all'Albo di tutti i soggetti ricordati dal Codice della crisi, senza distinguere tra i professionisti (che esercitano la propria attività professionale dopo il superamento di un tirocinio, di un esame di Stato e assolvendo all'obbligo giuridico di formazione specialistica continua) e quanti, non necessariamente professionisti, invece:

- possono non essere in possesso di una laurea e di una successiva formazione specialistica e pertanto possono non aver svolto alcun tirocinio professionale in vista dello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo;

- possono non essere iscritti in un albo vigilato dagli ordini professionali che sono enti pubblici a loro volta vigilati dal ministero della Giustizia;

- possono non essere soggetti alle regole deontologiche previste per i professionisti;

- possono non aver stipulato idonea copertura assicurativa professionale per eventuali danni;

- possono non possedere esperienza specifica e competenze tecniche sulla crisi di impresa certificate da una legge dello Stato in funzionamento

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