Crisi da sovraindebitamento, alla Consulta l’infalcidiabilità dell’Iva
Spetterà alla Consulta decidere se l’infalcidiabilità dell’Iva, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è conforme ai parametri costituzionali. A sollevare la questione è stato il Tribunale di Udine che, con ordinanza del 14 maggio 2018, dubita della legittimità (per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione) della norma che impone, nel caso di sovraindebitamento, l’integrale pagamento dell’Iva.
Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a valutare l’ammissibilità di una proposta di composizione della crisi nella quale il ricorrente, non essendo un soggetto fallibile, chiedeva la possibilità di non pagare integralmente l’Iva. Quest’ultima veniva richiesta all’istante per effetto della solidarietà che lega la qualifica di legale rappresentante e l’associazione sportiva dilettantistica per le obbligazione da quest’ultima derivanti o assunte.
Il Tribunale, nonostante il ricorso richiamasse due precedenti giurisprudenziale che - seppur per ragioni diverse - avevano ammesso la falcidiabilità dell’Iva, ha ritenuto non infondato sottoporre la questione alla Corte costituzionale.
Le giustificazioni per il rinvio alla Consulta nascono dal fatto che l’accordo con i creditori e il piano del consumatore presentano elementi di analogia con il concordato preventivo con il quale, a seguito delle modifiche normative e della sentenza della Corte di giustizia Ue del 7 aprile 2016, n. 546, è consentito, a determinate condizioni, prevedere il pagamento non integrale dell’Iva.
Da qui il dubbio che l’analogia degli istituti, siccome entrambi di natura concorsuale e sottoposti al controllo giurisdizionale, violerebbe l’articolo 3 della Costituzione perché disciplinerebbe situazioni sostanzialmente identiche in modo ingiustificatamente diverso.
Il giudice, inoltre, sospetta della conformità costituzionale dell’intangibilità dell’Iva anche in relazione al parametro costituzionale dell’efficienza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97).
In questa prospettiva, l’inammissibilità della proposta che non preveda il pagamento integrale dell’Iva non consentirebbe alla pubblica amministrazione di esaminare la convenienza della proposta precludendo la possibilità di valutare se, nel caso concreto, la soddisfazione del credito erariale sia pari o superiore a quanto l’erario potrebbe ottenere in caso di procedura liquidatoria.