Controlli e liti

Ctr Lombardia: «solidarietà» in F24 entro i limiti

Il legislatore non ha previsto alcuna esclusione dalla soglia per la compensazione orizzontale dei crediti Inps

di Massimo Romeo

Il legislatore non ha previsto alcuna esclusione dalla cosiddetta “soglia” prevista per la compensazione orizzontale dei crediti Inps derivanti da contratto di solidarietà, né l’ esclusione può essere sostenuta alla luce di quanto previsto dal “bonus Renzi”, posto che quest’ultimo presenta caratteristiche di specialità. Così si è pronunciata la Ctr della Lombardia con la sentenza 4082/2021.

Nel caso esaminato una società effettuava mediante F24 compensazioni di crediti oltre la soglia limite di 700mila euro prevista dall’articolo 34 della legge 388/2000. Una parte consistente di tali crediti, però, era costituita da crediti Inps derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di solidarietà. L’amministrazione finanziaria procedeva all’irrogazione di sanzioni ritenendo la compensazione indebita in base al presunto superamento di tale limite. La società impugnava la pretesa ritenendo che il suddetto limite non poteva considerarsi superato e i giudici di prime cure decidevano di accogliere la tesi interpretativa della ricorrente sull’inoperatività del limite.

Nel riesaminare la questione, la Ctr, a cui l’Agenzia aveva fatto ricorso, ha ribadito che il legislatore non ha previsto alcuna esclusione dalla “soglia” prevista per la compensazione orizzontale dei crediti Inps derivanti da contratto di solidarietà, né l’ esclusione può essere sostenuta alla luce di quanto previsto dal “bonus Renzi”, posto che quest’ultimo presenta caratteristiche di specialità, dal momento che il sostituto d’imposta svolge attività di erogazione per conto dell’Erario. Il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario prevedere espressamente l’esclusione dello stesso “bonus” dalla “soglia di compensazione” - sottolinea il Collegio - attesta e conferma l’impossibilità di riconoscere alcuna esclusione che non sia stata parimenti espressamente stabilita ex lege, né può sfuggire dalla preclusione per le disposizioni di natura fiscale di qualsiasi interpretazione /applicazione estensiva e/o analogica.

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