Controlli e liti

Cumulabilità del bonus Tremonti ambiente al test costituzionale

Il 3 giugno attesa la pronuncia cautelare sull’obbligo di rimborso previsto entro il 30 giugno

di Andrea Taglioni

Resta aperta la questione del cumulo tra la Tremonti ambiente e le tariffe incentivanti per il solare fotovoltaico, riconosciute dal III, IV e V conto energia. Come stabilito con i propri decreti 1615 e 1616 del 13 maggio, il prossimo 3 giugno il Tar Lazio si pronuncerà sulla domanda di sospensione cautelare del provvedimento del direttore delle Entrate (114266/2020), che impone di restituire l'agevolazione fiscale. In particolare, il riversamento del beneficio goduto per la Tremonti ambiente riferito ai Conti energia III, IV e V potrebbe contrastare con i principi costituzionali.

L’articolo 6 della legge 388/2000 consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. La disposizione agevolativa è stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012.
Il Gestore dei servizi energetici (Gse), ricorrendo ad un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del III IV e V Conto Energia, che non contemplano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, era giunto alla conclusione, con due specifiche note, di negare la possibilità di beneficiare della Tremonti ambiente. Tale esegesi, tuttavia, non normativamente prevista, è stata censurata, ad esempio, dal Tar del Lazio (sentenze nn. 6784 e 6785 del 29 maggio 2019) e da diverse Commissioni tributarie.

Sulla questione della cumulabilità tra Tremonti ambiente e tariffe incentivanti è intervenuto il legislatore prevedendo, per coloro i quali volessero continuare a beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta dal Gse agli impianti fotovoltaici appartenenti al III°, IV° e V° Conto energia, di riversare l’intero importo del beneficio fiscale a suo tempo goduto. Di fatto, con le misure introdotte dall’articolo 36 del Dl 124/2019, al contribuente è stata data la possibilità di scegliere se rinunciare agli sgravi fiscali, riversando l’intero ammontare del beneficio e continuare a mantenere l’incentivo, oppure, proseguire nel portare avanti giudizialmente la tesi della cumulabilità assumendosi, in questo caso, i relativi rischi e l’alea del contenzioso.
Da qui l’impugnazione dei ricorrenti volta a sostenere non solo il mantenimento dei due benefici ma anche l’annullamento del provvedimento dell’agenzia delle Entrate (n. 114266/2020) con cui si è data attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti.
Sicuramente la questione subirà nuovi sviluppi laddove venisse accolta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ovvero, il Tar ritenesse sussistente la violazione dei precetti costituzionali da parte dell’articolo 36 del Dl 124/19.

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