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Cumulo Tremonti ambiente-conto energia, riaperta la sanatoria fino al 31 dicembre

Modifica al Senato nel Dl 76/2020: il termine per presentare la comunicazione e restituire il beneficio fiscale è differito a fine anno

di Andrea Taglioni

Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i contribuenti devono comunicare all’agenzia delle Entrate la volontà di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e riversare il beneficio goduto per la Tremonti ambiente riferito al terzo, quarto e quinto conto energia. A prevederlo è il nuovo comma 8-ter introdotto nell’articolo 56 del decreto semplificazioni (Dl 76/2020) durante la conversione parlamentare.

L’articolo 6 della legge 388/2000 – va ricordato – consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. La disposizione agevolativa è stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012.

Il Gse, ricorrendo ad un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del terzo, quarto e quinto conto energia, che non contemplano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, era giunto alla conclusione, con due specifiche note, di negare la possibilità di beneficiare della Tremonti ambiente.

Tra l’altro, il Tar del Lazio, con le sentenze 6784 e 6785 del 2019, che hanno annullato la comunicazione Gse del 22 novembre 2017, aveva di fatto ammesso la cumulabilità, finora esclusa, delle agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche con la Tremonti ambiente.

Sulla questione, però, è intervenuto il legislatore prevedendo, per coloro i quali volessero continuare a beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta dal Gse agli impianti fotovoltaici appartenenti al terzo, quarto e quinto conto energia, di riversare l’intero importo del beneficio fiscale a suo tempo goduto. Di fatto, con le misure introdotte dall’articolo 36 del Dl 124/2019, al contribuente è stata data la possibilità di scegliere se rinunciare agli sgravi fiscali, riversando l’intero ammontare del beneficio e continuare a mantenere l’incentivo, oppure, proseguire nel portare avanti giudizialmente la tesi della cumulabilità assumendosi, in questo caso, i relativi rischi e l’alea del contenzioso.

A livello procedurale, l’agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (114266/2020) con cui si è data attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti.

Nello specifico, i soggetti che intendevano avvalersi della definizione dovevano presentare, entro il 30 giugno 2020, un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero della Tremonti ambiente e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; ai fini del perfezionamento della definizione era necessario non solo presentare l’istanza, ma occorreva anche versare il beneficio fiscale goduto entro la stessa data.

Con l’emendamento approvato al Senato (ora il testo del Dl 76/2020 è all’esame della Camera), quindi, il termine per presentare la comunicazione e restituire il beneficio fiscale è differito a fine anno.

Rimane comunque ferma la facoltà, per coloro che non vogliono avvalersi della disposizione normativa, di agire in giudizio.