Adempimenti

Cumulo Tremonti ambiente e conto energia, nuova chance di regolarizzazione: termine a fine anno

Il decreto semplificazioni porta in avanti il termine per aderire alla sanatoria in caso di cumulo dei bonus

di Giorgio Gavelli

Slitta al 31 dicembre il termine per aderire alla proposta di «sanatoria onerosa» prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019 in caso di cumulo tra tariffa incentivante del III, IV e V Conto energia e bonus Tremonti ambiente (articolo 6 della legge 388/2000). È questo l’effetto dell’articolo 56, comma 8-ter, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020).

Anche questo differimento (già anticipato su NT+ Fisco con un articolo di Andrea Taglioni), tuttavia, lascia perplessi per più di un motivo. In primo luogo, riaprire un termine già scaduto è sempre una sconfitta giuridica, perché avvantaggia chi non ha applicato per tempo l’originaria disposizione e non considera chi ha adempiuto correttamente. Nello specifico, il testo letterale della modifica fa sorgere più di un dubbio. Si legge, infatti, che «la scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 5» del Dl 124/2019 «è differita al 31 dicembre 2020». Si ricorderà che la disposizione richiamata prevedeva due obblighi per le imprese interessate all’opzione:

O presentare la comunicazione sul modello approvato con provvedimento del 6 marzo (comma 5);

O procedere, negli stessi termini (originariamente il 30 giugno) al versamento (senza alcuna compensazione) di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione (relativa alla detassazione ambientale) l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente (commi 2 e 5).

Leggendo la disposizione del Dl Semplificazioni si è portati a comprendere che ciò che è differito al 31 dicembre è il solo termine per l’invio della comunicazione, mentre nessuna proroga sarebbe stata concessa per il versamento dell’importo richiesto. Se così fosse, la norma servirebbe esclusivamente a sanare quelle (verosimilmente rare) situazioni in cui l’impresa ha correttamente pagato al 30 giugno ma si è dimenticata di inviare il modello via Pec entro lo stesso termine. Riteniamo, invece, che si volessero differire entrambi gli adempimenti, lasciando più tempo per perfezionare integralmente l’opzione. Il punto, comunque, va chiarito.

Si tratta dell’ultima puntata di una telenovela che lascia insoddisfatti. La sanatoria, infatti, è molto onerosa. Il differimento, inoltre, non risolve i problemi sollevati su queste pagine con riferimento a chi non ha indicato il bonus in dichiarazione ma ha semplicemente presentato istanza di rimborso. O di chi, per vari motivi, non lo ha ancora utilizzato interamente.

Curiosamente, proprio poche settimane fa, la Cassazione (ordinanza 27 luglio 2020 n. 15982) ha escluso che si possa negare l’agevolazione se non indicata nella dichiarazione originaria, potendo quest’ultima essere emendata anche in giudizio.

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