Adempimenti

Niente proroga per la certificazione unica. Bonus prima casa, spiragli sulla decadenza

Il Mef chiude alle richieste dei professionisti di dilatare i tempi per l’invio dei dati per la precompilata

di Ivan Cimmarusti

Niente proroga per la certificazione unica. Le Faq del ministero dell’Economia sul decreto «Cura Italia» chiudono alle richieste dei professionisti di dilatare i tempi, confermando che la scadenza degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le Cu resta al 31 marzo. Si apre, invece, uno spiraglio per la decadenza dal bonus prima casa. Al momento, infatti, non c’è nessun intervento che sposti i termini ma il Mef apre a una misura nel nuovo decreto legge con altre misure economiche in preparazione.

I dati di «Cu» e bonus per la precompilata restano al 31 marzo
Secondo il Mef, come detto, 730 precompilato e Cu scadono il 31 marzo. Stando alla risposta «le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal Dl 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata» dallo stesso Cura Italia.

Dichiarazione di successione entro il 30 giugno
Le risposte del Mef riguardano anche i termine di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte). I tecnici di via XX settembre ritengono che la proroga di questo termine non sia «espressamente menzionata» nel Cura Italia. Tuttavia, precisano, che «potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata alla Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi». Aggiungono, però, che qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Infine si analizza anche la sospensione dei termini previsti per le eventuali decadenze. In particolare, si fa l’esempio della perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno. Il Mef spiega che i termini non sono sospesi, in quanto la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

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