Professione

Curatori, ritenute sull’importo fatturato dal professionista

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di Giovanni Parente

Il curatore fallimentare calcola la ritenuta d’acconto sull’onorario esposto dal professionista in fattura al momento del riparto. La Dre Veneto conferma l’interpretazione proposta dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Treviso nella risposta alla consulenza giuridica 907-2/2018 ( clicca qui per consultarla ) su quale fosse il corretto trattamento da operare per i crediti antecedenti al 1° gennaio 2018. Questo perché l’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 474, della legge 205/2017) ha segnato uno spartiacque. In pratica, come ricorda una nota diffusa dall’Ordine trevigiano, «secondo la vecchia normativa il credito del professionista gode del privilegio solo per la parte riferita agli onorari, mentre l’importo riferito all’Iva è ammesso in chirografo» mentre i crediti professionali sorti dopo il 1° gennaio 2018 « godono tutti uguale grado di privilegio». Da qui l’interrogativo se il curatore fallimentare in qualità di sostituto d’imposta dovesse applicare la ritenuta sui crediti ante 2018 sulla base dell’onorario ammesso al passivo tra i privilegiati o sulla base dell’onorario esposto nella fattura predisposta dal professionista in sede di riparto. Nel ricordare che la norma di riferimento è l’articolo 25 del Dpr 600/1973, la Dre Veneto rimarca come «ciò che rilevava e rileva ai fini in questione è la natura di corrispettivo dell’importo addebitato in fattura essendo sul relativoammontare da applicare la relativa ritenuta».

Per l’Odcec Treviso si tratta di una soluzione che appare coerente anche nel caso in cui il professionista, in sede di riparto dei crediti chirografari, si veda corrispondere un importo anche per l’Iva ammessa al passivo. In questo caso - sottolinea la nota dei commercialisti trevigiani - il professionista «emetterà una seconda fattura, per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, che dovrà ripartire tra onorario e Iva, e si vedrà applicare una ritenuta che sarà calcolata sull’importo dell’onorario riportato nella fattura così emessa».

Agenzia delle Entrate, diregione regionale del Veneto, risposta a consulenza giuridica 907-2/2018

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