Imposte

Da considerare anche il valore figurativo dell’opera dei volontari

In base al Dm del 26 luglio nel calcolo vanno inclusi i proventi figurativi

di Gabriele Sepio e Thomas Tassani

Nel calcolo della commercialità che saranno chiamati a svolgere gli Ets entrano anche costi e proventi figurativi.

Si tratta di un calcolo che dovrà tenere conto del «valore normale» dei beni e servizi acquistati o prestati a favore di terzi. Dal lato dei costi una novità importante è rappresentata dal recente decreto interministeriale (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 177 del 26 luglio scorso) sulle «attività diverse», strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale.

Nello specifico, si tratta delle classiche attività commerciali che gli enti svolgono per finanziare gli scopi principali (sponsorizzazioni, somministrazione, vendita di beni, e altro di similare).

Il decreto precisa che queste ultime potranno essere svolte nel rispetto di due limiti quantitativi (si veda Il Sole 24 ore del 28 luglio), alternativi tra loro, uno dei quali richiede che le entrate derivanti dalle attività diverse non debbano superare il 66 per cento dei costi complessivi dell’ente.

Ebbene per favorire gli enti nello svolgimento di tali attività, nel calcolo dei costi si dovranno considerare anche quelli figurativi dei volontari e quelli dei beni devoluti gratuitamente. Ma come quantificare tale costo figurativo? Verosimilmente l’Ets dovrà tener conto delle ore di attività effettivamente svolte nonché della retribuzione oraria lorda prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, definiti nell’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

Per quanto attiene il valore normale dei beni devoluti gratuitamente, invece, si farà riferimento ai criteri indicati all’articolo 9 del Tuir, ovvero il prezzo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie.

Il valore figurativo o normale riguarda anche i proventi. L’articolo 79 del Cts, infatti, prevede che l’ente si consideri non commerciale se la maggior parte delle entrate dell’ente hanno questa natura.

Per agevolare gli Ets in questo calcolo rientra anche il valore normale delle attività non commerciali, valorizzando in tal modo anche quelle svolte a titolo gratuito o con corrispettivi di modico valore.

È il caso, ad esempio, di un Ets sostenuto da donazioni che coprono i costi necessari per effettuare prestazioni di rilevante valore commerciale, rese principalmente a titolo gratuito a favore di soggetti svantaggiati. Il richiamo al valore normale, in questi casi consente di evitare che l’ente sia riqualificato come commerciale solo per avere svolto una limitata attività a prezzi effettivi di mercato.

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