Imposte

Da definire l’ambito della sospensione 2021

Stop possibile per un altro anno ma solo se «fermati» per intero nel 2020

La legge di Bilancio 2022 sdogana anche la possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2021 anche se tale possibilità non è riservata a tutti. La sospensione, infatti, riguarda solo coloro che, avvalendosi della deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2 del Codice civile prevista dal comma 7-bis dell’articolo 60 del Dl 104/2020, hanno già sospeso l’intera quota di ammortamento nel bilancio 2020 del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Coloro che, invece, avvalendosi della stessa disposizione hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento del 2020, sono esclusi dalla sospensione fruibile nel bilancio 2021.

Ricordiamo che il citato articolo 60, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza della pandemia da Covid-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, potevano non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione. Quindi la sospensione poteva essere totale o anche parziale. La Manovra 2022, come detto, estende questa possibilità all’esercizio 2021 confinandola però a coloro che hanno fatto integrale ricorso alla precedente sospensione.

Se questa è l’interpretazione corretta occorre capire se il blocco opera sul piano oggettivo o soggettivo. Nel primo caso la sospensione degli ammortamenti 2021 potrebbe riguardare i singoli beni per i quali nel bilancio 2020 è stata sospesa l’intera quota di ammortamento e non gli altri. Nel secondo caso, invece, anche in presenza di un singolo bene per il quale la sospensione dell’ammortamento nel bilancio 2020 non è stata operata oppure è stata operata solo parzialmente, verrebbe rimossa la possibilità di sospendere gli ammortamenti 2021 su tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per chi si avvale della sospensione resta l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Nel caso in cui l’utile o le riserve preesistenti siano incapienti occorrerà porre il vincolo sugli esercizi successivi.

Inoltre, coloro che si avvalgono della sospensione, a prescindere dall’imputazione del costo a conto economico, mantengono il diritto alla deduzione della quota di ammortamento non contabilizzata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir anche ai fini Irap.

La modifica, come è già stato segnalato su queste pagine cui si rimanda (si veda il Sole 24 Ore del 22 dicembre), pone anche non pochi problemi di coordinamento con le modalità di recupero delle quote sospese previste dall’articolo 60 comma 7-bis del Dl 104/2020 ove si prevede che «la quota di ammortamento non effettuata...è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©