Imposte

Da ecobonus a mobili, calendario fino al 2024

Prorogate le agevolazioni. La nuova mappa degli sconti fiscali

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Oltre al superbonus del 110%, prorogato in generale fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino alla fine del 2024 il bonus casa del 50%, il sismabonus del 50-70-75-80-85%, il bonus mobili del 50%, il bonus giardini del 36% e l’ecobonus del 50-65-70-75-80-85%, oltre che per il 2022 il bonus facciate al 60% (non al 90%).

In particolare, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora applicabili le detrazioni Irpef e/o Ires su:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, che prevede la detrazione Irpef del 50% (cosiddetto bonus casa, che dal 2025 poi, potrebbe tornare al 36% a regime), da ripartire in dieci anni, con un limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;

- interventi antisismici, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con una detrazione Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, da ripartire in cinque anni, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;

- acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici), per il quale spetta la detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa che è diminuito rispetto al 2021 da 16mila a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per il 2023 e 2024;

- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e sulla realizzazione di pozzi, oltre che di «coperture a verde e di giardini pensili», relativamente ad «unità immobiliari ad uso abitativo», per le quali spetta la detrazione Irpef del 36%, fino a un limite di spesa di 5mila euro;

- interventi di risparmio energetico «qualificato», per i quali spetta una detrazione Irpef o Ires del 50-65-70-75-80-85%, da ripartire in dieci anni.

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus facciate («recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati» in zona A o in zona B, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna»), per il quali spettava la detrazione dall’Irpef e dall’Ires lorda del 90% nel 2020 e nel 2021 e spetterà del 60% nel 2022, da ripartire in dieci quote annuali.

Il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, è rimasto oggi in vigore solo se trainato al 110% dal superecobonus.

La legge di Bilancio 2022, poi, ha introdotto, solo per il 2022, una nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti.

Sono state prorogate fino al 2024, poi, anche le opzioni di cessione e di sconto in fattura già previste lo scorso anno per i bonus non del 110%, ai quali si sono aggiunte le opzioni per trasferire i crediti generati della nuova detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e il bonus box acquisti.

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