Adempimenti

Da luglio il nuovo taglio al cuneo con mix di incentivi e detrazioni

Diventa legge la detrazione per i lavoratori dipendenti o assimilati, fino a 100 euro a mese per sei mesi

Il nuovo taglio al cuneo fiscale è legge. La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la conversione del Dl 3/2020. A partire dal 1° luglio 2020 il cosiddetto bonus Renzi esce di scena, soppiantato da una nuova agevolazione denominata “trattamento integrativo dei redditi” che sarà riconosciuta per sempre o comunque fino all’auspicata revisione degli strumenti di sostegno al reddito. Ad affiancarla ci sarà una nuova detrazione fiscale che, per il momento, ha una durata temporanea, essendo previsto che verrà erogata solo da luglio a dicembre 2020. Tuttavia, stando a quanto si legge nella norma, la sua erogazione è effettuata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Le modifiche apportate in fase di conversione in legge

Poche le modifiche apportate al testo del decreto, in fase di conversione. Tra esse spicca il raddoppio dell’aumento del numero di rate (da quattro a otto previste per il recupero del trattamento integrativo e della neonata detrazione, erogati in eccesso in misura superiore a 60 euro. Nel testo del decreto - integrato con le modifiche della legge di conversione - viene precisato con maggior incisività che il riconoscimento del nuovo beneficio fiscale, seguendo le regole oggi applicate per gli 80 euro, è affidato i sostituti di imposta, che devono procedere al suo inserimento in busta paga in via automatica.

La legge di conversione interviene anche sulla parte della norma che illustra la compensazione delle somme anticipate ai dipendenti. Sul punto, in realtà, pur ribadendo che il recupero avviene tramite compensazione sul modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) si specifica che può formare oggetto di recupero il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo e non quello “erogato” come indicato nel testo originario del decreto, il quale, forse, nella sua formulazione (credito erogato) appariva non lineare.

IL CALCOLO DEGLI IMPORTI

L’incentivo tarato sulle fasce di reddito da lavoro

Il nuovo incentivo, 1.200 euro a regime (600 per il secondo semestre del 2020) spetta ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e se lo aggiudicheranno coloro che hanno un reddito sino a 28mila euro. Quest’ultimo, come per gli 80 euro, è quello dell’anno di erogazione e, pertanto, la sua valutazione avviene in base a una presunzione che si basa sulla proiezione dell’imponibile fiscale mensile rapportato alle mensilità cui ha diritto il lavoratore.

Ai fini del computo del reddito utile per il riconoscimento dell’aiuto si deve includere anche la quota di imponibile esente prevista in caso di assunzione di docenti e dei ricercatori che, già all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, nonché la parte considerata non imponibile dallo speciale regime per i lavoratori impatriati. Si può, invece, escludere il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Oltre alla condizione reddituale, il lavoratore ha diritto al credito se, dopo l’applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, residua Irpef da pagare; ne deriva che continuano a rimanere esclusi i cosiddetti incapienti, cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui.

Va anche tenuto presente che l’importo va rapportato al periodo di lavoro (per il 2020, dal 1° luglio). Ferma restando la possibilità per il lavoratore di rinunciare al bonus (in tal caso è consigliabile che la volontà del lavoratore sia esplicitata in forma scritta), in genere è il datore di lavoro che governa le operazioni di riconoscimento e di controllo. Egli, in sede di conguaglio fiscale, può effettuare delle rettifiche; se, per esempio, si accorge di aver concesso il trattamento integrativo a un dipendente che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma, deve provvedere al recupero.

Per questa tipica operazione registriamo una novità. Si prevede che il sostituto, prima di procedere al recupero è tenuto a verificare se il lavoratore ha diritto alla nuova detrazione; in caso positivo deve effettuare una compensazione tra la quota da trattenere e quanto va erogato. La detrazione fiscale, a cui si è fatto cenno, è prevista in via transitoria solo per sei mesi, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Il suo ammontare è determinato in 600 euro nel semestre. In realtà, la detrazione trova applicazione in base al reddito mediante una formula differenziata (si veda la tabella a fianco). Ne potranno beneficiare coloro che hanno redditi superiori a 28mila e sino a 40mila euro annui.

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