Contabilità

Da società di capitali a semplici: serve una dichiarazione ad hoc

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di Mario Cerofolini

Le società commerciali che avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla legge 232/2016 si sono trasformate in società semplici entro il 30 settembre 2017, dovranno gestire nella prossima dichiarazione gli adempimenti conseguenti.

Nel caso di trasformazione di società di capitali in società semplice, siamo in presenza di una vera e propria trasformazione eterogenea regressiva. Ne consegue che il periodo d’imposta ante trasformazione assume piena identità fiscale e quindi deve essere trattato in una dichiarazione a sé stante, da presentare entro il termine previsto dall’articolo 5-bis del Dpr 322/1998 e quindi entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto della trasformazione agevolata (e cioè di iscrizione dell’atto di trasformazione al registro delle imprese). In caso di operazione perfezionata a settembre, quindi, il termine di presentazione scade entro la fine di giugno 2018. In tale dichiarazione, che andrà presentata compilando il modello Redditi Sc 2017, sarà necessario evidenziare nel quadro RQ, sezione XXII, i dati sugli immobili che sono stati oggetto di trasferimento dal regime di impresa a quello privatistico e l’importo dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta sulla differenza tra il valore catastale dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Nel quadro RQ confluirà anche il dato delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate.

Certamente più semplice da gestire è l’ipotesi di trasformazione da società di persone commerciale a società semplice. A tal proposito va ricordato, infatti, che con l’interpello 901/533/2016 la Dre Piemonte ha chiarito che in tale ipotesi non si assiste ad alcuna interruzione del periodo d’imposta poiché siamo in presenza comunque di un soggetto che resta una società di persone nonostante non svolga più attività d’impresa. Di conseguenza, sarà necessario redigere un’unica dichiarazione dei redditi che contenga un quadro RF o RG per la frazione di periodo d’imposta in cui la società era commerciale, e un quadro RB per la seconda frazione in cui si è detenuto l’immobile o gli immobili privatamente come società semplice. Ovviamente bisognerà poi compilare il quadro RQ. Il termine per l’invio del modello Redditi SP 2018 in questo caso è quello ordinario del 31 ottobre 2018, non essendoci alcuna interruzione del periodo d'imposta.

Ricordiamo che con la trasformazione regressiva in società semplice scatta la presunzione di distribuzione di tutte le riserve di utili esistenti in capo alla società di capitali trasformata. Tali redditi, quindi, dovranno essere tassati in capo ai soci a prescindere dall’effettiva percezione degli stessi. La questione pone qualche problema operativo se i soci presentano una partecipazione non qualificata. La società semplice che deriva dalla trasformazione, infatti, non rientra tra i sostituti d’imposta previsti dall’articolo 27 del Dpr 600/1973. Per questo motivo la Dre Piemonte, in una risposta del 18 maggio 2006, ipotizzò di considerare tutti i soci come qualificati. Una soluzione quest'ultima che oggi (con la ritenuta d’imposta incrementata nel frattempo dal 12,5% al 26%) sarebbe addirittura vantaggiosa ai fini impositivi per gli stessi soci.

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