Adempimenti

Riscossione, da versare entro il 30 settembre almeno 10 rate sospese

È il conto per conservare la dilazione per chi non ha pagato nulla da marzo 2020

di Luigi Lovecchio

Alla fine del mese - a meno di modifiche last minute - devono essere versate la rate sospese, maturate nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto della moratoria disposta nell’articolo 68 del Dl 18/2020. Quest’ultimo articolo prevede in particolare che gli importi non versati all’agente della riscossione dovrebbero essere corrisposti in un’unica soluzione entro la fine del mese successivo a quello di termine del periodo di sospensione. Per alleviare il peso del pagamento del debito pregresso, la normativa emergenziale (articolo 13 decies del Dl 137/2020) ha stabilito che per tutte le dilazioni in corso all’8 marzo 2020 e per quelle richieste entro la fine di quest’anno, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a dieci rate non pagate, in luogo delle ordinarie 5. Nelle intenzioni originarie del legislatore, si voleva in questo modo consentire ai debitori, alla fine della sospensione, di limitarsi alla prosecuzione dei versamenti mensili della rateazione originaria.

Il prolungarsi della moratoria ha tuttavia reso tale possibilità impraticabile. È infatti chiaro che, assumendo che il debitore non abbia versato nulla delle rate sospese, lo stesso si ritroverà con un importo scaduto corrispondente ad un totale di 18 rate e dunque con un piano di dilazione, teoricamente, decaduto.

In alternativa al pagamento integrale del debito, le Faq dell’agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) hanno chiarito che il contribuente potrebbe versare, sempre entro fine settembre, un ammontare corrispondente a un numero di rate tali da stare al di sotto delle 10 rate non pagate. Pertanto, esemplificando, se non si è pagato nulla nell’arco temporale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e supponendo che non ci siano morosità pregresse, sarà sufficiente versare entro fine mese una cifra pari a nove rate. Non è chiaro, peraltro, se a queste, come parrebbe, occorre aggiungere la rata ordinariamente in scadenza a settembre, in considerazione del fatto che a partire dal primo di questo mese sono formalmente ripresi tutti i pagamenti all’agente della riscossione. Va inoltre rilevato che, a stretto rigore, per i pagamenti delle dilazioni con agenzia delle Entrate – Riscossione non trova applicazione alcun “lieve inadempimento”, pari a sette giorni di ritardo, previsto invece per le dilazioni con l’agenzia delle Entrate (articolo 15 ter del Dpr 602/1973). In via prudenziale, dunque, converrà rispettare la suddetta scadenza del 30 settembre.

È tuttavia evidente che, anche con la mitigazione accettata dall’Ader, per molti debitori non sarà affatto facile rispettare l’obbligo della ripresa dei pagamenti. Si impone quindi una soluzione legislativa che potrebbe consistere nel prolungare il piano di rateazione iniziale per un numero di rate pari a quelle sospese.

Nessun problema invece, paradossalmente, per i soggetti che avevano debiti scaduti all’8 marzo 2020. Questi infatti potevano già dall’inizio del mese presentare una nuova istanza di dilazione, anche in presenza di precedenti rateazioni decadute. L’ articolo 13 decies del Dl 137/2020 riapre infatti la porta ai piani di rientro, senza doversi preoccupare di versare, in anticipo, le quote pregresse.

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