Imposte

Didattica a distanza: il dipendente non sconta l’Irpef sui rimborsi spese anticipate

Le Entrate: esenti le somme determinate in modo analitico anticipate per conto del datore di lavoro durante lo smart working

di Federico Gavioli

Il dipendente che acquista beni necessari per svolgere la didattica a distanza – Dad - come il toner, la carta , la connessione a internet e riceve il rimborso dal proprio datore di lavoro, in busta paga, non deve pagarci l’Irpef ; è il principio che, in ragione delle modalità di determinazione analitica delle somme rimborsate al dipendente , l’agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta a interpello 798 , del 3 dicembre 2021.
Si tratta di un principio importante che, anche se applicato ad un caso particolare, potrebbe essere esteso per analogia alla generalità dei dipendenti , che durante l’emergenza sanitaria Covid-19 hanno lavorato in smart working , anticipando determinate spese, rimborsate poi dal datore di lavoro.
Nel caso in esame la richiesta di chiarimenti alle Entrate è posta da un istituto scolastico che, al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, della didattica a distanza, intende concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di “dotazioni IT”, funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, l’istituto scolastico ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.
Due sono i dubbi che l’istituto scolastico pone con l’istanza alle Entrate:
1)se gli importi da rimborsare si configurano redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir;
2)se sulla domanda di rimborso si applica l’imposta di bollo.
Le Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento ricordano che nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, è stato precisato che le somme rimborsate ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente essendo sostenute dal dipendente in telelavoro per raggiungere le risorse informatiche del datore di lavoro e, quindi, per poter espletare l’attività lavorativa.
Nel caso di specie, in ragione della modalità di determinazione analitica delle somme, le Entrate sono del parere che le somme erogate dall’istituto scolastico al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini Irpef .
Con riferimento al secondo quesito, i tecnici delle Entrate sono del parere che trattandosi di rimborsi relativi a spese che il dipendente sostiene non nel proprio personale interesse, l’istanza per ottenerne il rimborso rientra nell’ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo.

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