Imposte

Dai beneficiari agli immobili, le incognite per alberghi e terme

Resta ancora incerto il perimetro dei requisiti soggettivi e oggettivi

La rivalutazione “gratuita” del settore alberghiero e termale, pur essendo stata oggetto di ben due provvedimenti (l’articolo 6-bis del Dl 23/2020 e la norma interpretativa dell’articolo 5-bis del Dl 41 /2021), è una sorta di “oggetto misterioso”. Ad eccezione di qualche sporadica risposta a interpello, su casi particolari, non c’è stato alcun intervento di prassi a supporto delle imprese, che hanno dovuto così “arrangiarsi da sole” per risolvere le tante perplessità emerse.

Il nodo della platea

Partiamo dall’aspetto soggettivo: cosa comprende l’espressione «soggetti operanti nei settori alberghiero e termale» che non adottano gli Ias? Conta il codice Ateco (quale?) e ci si riferisce all’attività prevalente? Non ha di certo aiutato la risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-05916 del 5 maggio 2021, in cui si è affermato che il Mef e l’Agenzia stavano effettuando «approfondimenti che permettano di ricostruire la ratio legis del regime agevolativo (...) anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito». La ricognizione è terminata? Con quale esito?

Il tema diventa poi estremamente controverso leggendo la norma di interpretazione autentica del decreto Sostegni, che ha incluso tra i destinatari non solo chi affitta l’azienda alberghiera mantenendo la deduzione delle quote di ammortamento in deroga all’articolo 2561 del Codice civile (come già previsto dalle risposte a interpello 637/2020 e 200/2021) ma anche i proprietari di «immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale», o di «immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento». Pare evidente che l’immobiliare che loca l’immobile all’impresa alberghiera rientri quindi tra i soggetti che possono rivalutare gratuitamente. Ma a quali condizioni soggettive? E quali immobili possono essere oggetto dell’incremento gratuito di valore con effetto fiscale?

Non può sfuggire che il legislatore, nella disposizione interpretativa, ha operato un’estensione riferendosi non ai soggetti – come la norma principale – ma agli “oggetti” (gli immobili), creando un cortocircuito con il principio delle categorie omogenee di cui al comma 2, articolo 6-bis, del Dl 23/2020. Tale disposizione prevede che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, concetto disciplinato dall’articolo 4 del Dm 162/2001. La “matrice” tra requisiti soggettivi e oggettivi diventa, a questo punto, estremamente complessa e densa di incognite (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno scorso).

Il nodo dei beni agevolati

Per la categoria principale dei soggetti ammessi all’agevolazione (imprese Oic operanti nei settori alberghiero e termale, quando sarà chiaro chi vi rientra effettivamente) la rivalutazione dovrebbe poter riguardare i beni d’impresa (immobilizzati) e le partecipazioni “per categoria omogenea”. Ma “tutti” i beni o solo quelli destinati ad albergo/terme?

E come si devono comportare le imprese che affittano l’azienda alberghiera ma dispongono anche di altre aziende (affittate o meno)? O quelle che locano l’immobile alberghiero ma dispongono di altri beni immobili strumentali per natura, usati direttamente o concessi a loro volta in locazione (ad esempio, negozi)? Ci sarebbero due soluzioni estreme: consentire a questi soggetti una rivalutazione gratuita indiscriminata, anche per i beni che nulla hanno a che fare con l’attività alberghiera; oppure “costringerli” a una rivalutazione onerosa (con il dubbio peraltro sull’aliquota applicabile ai beni diversi dall’albergo). Un’interpretazione plausibile starebbe nel mezzo: gli immobili a destinazione alberghiera concessi in affitto d’azienda o in locazione a soggetti operanti nel settore alberghiero e termale costituiscono una nuova “categoria omogenea”, aggiuntiva rispetto a quelle definite dall’articolo 4 del decreto 162/20o1. Vedremo se sarà la soluzione sposata dalle Entrate.

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