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Dal 1° marzo salta l’esonero per le agenzie di viaggi: come gestire ritenute, F24 e certificazioni uniche

La legge di Bilancio ha ridotto la platea dei soggetti esonerati escludendo i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Sono passati oramai più di due anni da quando il legislatore, con la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 213/2023), ha abrogato lo storico esonero, previsto per il settore assicurativo, che sanciva la non applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori assicurativi a partire dal 1° aprile 2024.

Con la legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 140-142, della legge 199/2025), attraverso la modifica dell’articolo 25-bis, comma 5, del Dpr 600/1973, il legislatore ha ulteriormente ridotto la platea dei soggetti esonerati, per effetto dell’abrogazione della disposizione finora vigente che dispensava i sostituti d’imposta dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni - inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari - corrisposte alle seguenti categorie di soggetti:

1) agenzie di viaggio e turismo;

2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Le nuove regole si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.

Dal punto di vista operativo non dovrebbero sussistere differenze rispetto a tutte le altre fattispecie di provvigioni soggette a ritenuta.

In particolare:

  • è confermata la necessità di indicazione della ritenuta nella fattura elettronica da parte del prestatore;
  • il sostituto d’imposta dovrà versare la ritenuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  • il sostituto d’imposta l’anno successivo dovrà consegnare al contribuente e trasmettere all’agenzia delle Entrate il modello di certificazione unica (Cu), compilando opportunamente il quadro di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda il versamento della ritenuta, al momento l’agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni circa il codice tributo da utilizzare, che potrebbe rimanere il medesimo già in uso attualmente (nella generalità dei casi il 1040).

Per quanto riguarda, invece, la compilazione del modello di certificazione unica del prossimo anno, ricordando che nessuna modifica era stata apportata al modello Cu 2025 in relazione alle provvigioni degli agenti e dei mediatori assicurativi corrisposte a partire dal 1° aprile 2024, è auspicabile che il prossimo anno non troveremo modifiche al modello Cu 2027, neppure in relazione alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 ai nuovi soggetti obbligati.

Ricordiamo infine che:

  • l’aliquota ordinaria è del 11,50% (23% x 50%) se l’agente non si avvale di dipendenti o collaboratori terzi;
  • l’aliquota ridotta è del 4,60% (23% x 20%) se l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi. Per beneficiare della ritenuta ridotta deve essere inviata una dichiarazione specifica alle imprese mandanti, che ha validità annuale e va rinnovata ogni anno qualora persistano i requisiti.

Le software house associate ad AssoSoftware in questi mesi porranno la massima attenzione a eventuali possibili novità che dovessero comportare un rapido aggiornamento delle proprie procedure gestionali