Adempimenti

Dal 2018 bonus senza il limite dei 70mila euro

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di Gabriele Sepio

Il collegato fiscale fa chiarezza sulla portata applicativa della cosiddetta «più dai meno versi» (Dl 35/2015) fino alla fine del 2017 nonché sui benefici fiscali che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2018.

Per chi dona entro l’anno in corso si continuerà ad applicare l’articolo 14 del Dl 35/2005. Pertanto, in caso di erogazione liberale effettuata da una persona fisica o da un soggetto Ires, vi sarà la possibilità di dedurre l’importo donato, sia in denaro che in natura, a favore di Onlus e Aps, nonché delle fondazioni o associazioni riconosciute di carattere culturale o scientifico dal Dpcm 12 ottobre 2016. La deduzione è ammessa entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro, soglia oltre la quale la liberalità non può essere dedotta.

La «più dai meno versi» verrà sostituita dal nuovo Codice del Terzo settore (Cts) a partire dal 1°gennaio per chi dona a favore di Aps e Onlus, mentre resterà in vigore per le fondazioni e associazioni di carattere culturale e scientifico fino alla fine del periodo d’imposta in cui verrà reso operativo il Registro unico nazionale.

Dal 2018 scatteranno, dunque, i vantaggi previsti dal Cts che, finalmente, raccoglie in un unico articolo le tante disposizioni di legge all’interno delle quali si deve oggi districare chi dona a favore degli enti del Terzo settore per determinare i benefici spettanti.

A partire dal nuovo anno e fino al termine del periodo transitorio, le Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri speciali potranno contare sul potenziamento degli incentivi fiscali per i donanti (articolo 104, comma 1, del Cts). Viene ammessa la deduzione delle liberalità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato senza altri limiti fissi e scompare il limite dei 70mila euro previsto dalla «più dai meno versi». L’intento è quello premiare le erogazioni di importo rilevante, specie da parte delle imprese, incoraggiando cosi il perseguimento di un obiettivo reputazionale sul piano sociale attraverso donazioni a favore degli enti del Terzo settore.

Per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro la detrazione passa dall’attuale 26% previsto per le Onlus al 30%, che sale fino al 35% se il beneficiario è un’Odv. La detrazione è ammessa fino all’importo massimo di 30mila euro, ferma restando la possibilità per la persona fisica di optare per la deduzione degli importi erogati. Quest’ultima soluzione, in particolare, potrà risultare maggiormente conveniente in caso di redditi di elevato ammontare, che vengono tassati con un’aliquota marginale più alta rispetto al 30 (o 35) per cento.

Il Codice del Terzo settore ammette la possibilità di portare in deduzione o in detrazione anche il valore dei beni in caso di erogazioni in natura. Si tratta di una opzione che è già prevista dalla «più dai meno versi» ma che, a oggi, non trova un’ampia diffusione tra i contribuenti i quali, spesso, non sono a conoscenza della possibilità di ottenere vantaggi fiscali anche donando beni in luogo del denaro. Su tale aspetto è atteso un decreto ministeriale, con cui saranno definiti i beni che possono essere donati e i relativi criteri per l’assegnazione dei benefici fiscali, al fine di incentivare questo tipo di erogazioni e valorizzare il reimpiego per scopi socialmente meritevoli di beni ancora dotati di una vita utile, in alternativa al loro definitivo smaltimento (come avviene già oggi per le imprese con la legge 166/2016).

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