E-fattura, dal 2021 un mese in più per il versamento del bollo
Entro quindici giorni dalla fine del trimestre l’Agenzia segnala le integrazioni
Nuove e diversificate scadenze di versamento del bollo relativo alle fatture elettroniche, con definizione delle procedure di recupero ed irrogazione delle sanzioni. Sono questi i contenuti essenziali del decreto del ministero dell’Economia datato 4 dicembre 2020, in corso di pubblicazione, con cui sono state dettate anche le regole per l’integrazione dell’imposta da parte dell’agenzia delle entrate quando, sebbene non indicata sul documento, risulti invece dovuta ad avviso del fisco, nonché per la successiva interazione con i contribuenti che potranno variare i dati comunicati. Le novità sono state inserite nel decreto ministeriale del 17 giugno 2014, il quale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, modificando il comma 2 dell’articolo 6.
Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell’imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Le scadenze
In base infatti alle nuove tempistiche, il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31 maggio 2021. Le scadenze ordinarie presentano una particolarità quanto al secondo trimestre dell’anno: il pagamento andrà effettuato in questo caso entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura. Quindi il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre. Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili inoltre per il primo e secondo trimestre quando l’imposta dovuta risulti inferiore ai 250 euro: più precisamente se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.
Integrazione e comunicazione
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi. Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Recupero e sanzioni
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, imposta, sanzione dovuta, ridotta da un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.