Dal Gse il conto sul cumulo tra bonus e tariffe-incentivo
Lettera alle imprese che non hanno aderito alla sanatoria entro il 2020
Ritorna la querelle tra Gse e imprese sul tema della cumulabilità tra l’agevolazione fiscale nota come “Tremonti ambiente” (articolo 6, commi 13 e seguenti, legge 388/2000) e le tariffe incentivanti del III°, IV° e V° Conto energia (Dm 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012). Nei giorni prima delle festività natalizie 2021, le imprese che non hanno aderito alla sanatoria disposta dall’articolo 36 del Dl 124/2019 restituendo l’incentivo tributario fruito hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela per la revoca delle tariffe incentivanti. Secondo il Gse il mantenimento dei benefici della Tremonti ambiente farebbe scattare la non cumulabilità con gli incentivi dei Conti energia, per cui sono stati concessi dieci giorni alle imprese (termine poi, con separata comunicazione, riconosciuto come ordinatorio) per presentare memorie scritte al fine di evitare la revoca degli incentivi – anche in via retroattiva - ai sensi dell’articolo 42 del Dlgs 28/2011.
Si prospettano, quindi, nuovi contenziosi in campo amministrativo, sulla legittimità di questa posizione del Gse, mentre continuano quelli tributari sul diverso versante della spettanza della Tremonti ambiente a seguito dei controlli delle Entrate. Si ricorderà che il Tar del Lazio, con due sentenze della sezione terza Ter pubblicate il 29 maggio 2019 (6784 e 6785/2019) aveva accolto le contestazioni delle imprese e annullato la comunicazione del 22 novembre 2017 del Gse che assegnava il termine di un anno per dimostrare la rinuncia al beneficio fiscale al fine di salvaguardare il diritto a mantenere le tariffe incentivanti (si veda il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 67 del 27 luglio 2018). Tale scadenza è stata prorogata sino al 31 dicembre 2019, ma nel frattempo era intervenuta la “sanatoria” di cui all’articolo 36 del Dl 124/2019, con cui è stato concesso alle imprese - che non avevano più a disposizione altri sistemi per restituire il beneficio fiscale in quanto acquisito definitivamente (secondo le indicazioni fornite dalle Entrate con la Consulenza giuridica 12/2020) – di restituire il bonus senza sanzioni e interessi. Il versamento andava effettuato entro il 31 dicembre 2020 (termine prorogato dall’articolo 56, comma 8-ter, del Dl 76/2020) e non è noto quante imprese, in pieno periodo pandemico, abbiano effettivamente trovato le risorse per aderire. Nel frattempo, il contenzioso amministrativo veniva sostanzialmente bloccato dalla richiesta, rivolta alla Cassazione, di definire chi, tra il giudice amministrativo e quello tributario, fosse deputato a occuparsi dell’impugnativa sulle norme attuative della sanatoria (ordinanze collegiali Tar Lazio 5 giugno 2020 3078/2020 e 3083/2020), dubbio risolto dalle Sezioni unite civili in favore del giudice amministrativo (ordinanza n. 25479/2021).
Ora il Gse è tornato alla carica e alle imprese non resta che la scelta tra subire la revoca delle tariffe incentivanti – presumibilmente anche con restituzione di quanto goduto in passato – ovvero resistere, imboccando il percorso del contenzioso di fronte al Tar (ipotesi, del resto, espressamente prevista dal comma 6 dell’articolo 36 citato). Quali gli sviluppi è difficile dirlo, ma è chiaro che rinunciare al ricorso impedisce non solo di far valere in giudizio le proprie ragioni, ma anche di mantenere in vita la questione nel caso intervenisse una nuova sanatoria su una faccenda che, fin dall’inizio, ha visto sommarsi silenzi, ambiguità e scarsa chiarezza.