Imposte

Dal volley al calcio femminile, il bonus impatriati non si ferma

Confermata la detassazione del reddito del 70 o 90% per chi sta al Sud per cinque anni

di Antonio Longo e Antonio Tomassini

Per gli sportivi non professionisti continuano a valere, anche in assenza del tanto atteso Dpcm, le più ampie agevolazioni fiscali previste in via ordinaria per i lavoratori impatriati, con detassazione del reddito nella misura del 70% o 90% in caso di trasferimento al Sud per 5 anni.

La circolare 33/E/20

La discussa tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate nella circolare 33 dello scorso 28 dicembre (secondo cui, in assenza della normativa secondaria per il versamento del contributo dello 0,5%, le agevolazioni non sarebbero applicabili, si veda il Sole 24 Ore del 29 dicembre e del 4 gennaio) non interesserebbe comunque la platea di soggetti che dall’estero scegliessero di trasferirsi in Italia per operare fuori dal perimetro di quelle che, ad oggi, sono considerate discipline professionistiche dal Coni.

Le categorie di sportivi

In base all’articolo 2 della legge 91/81, per sportivi professionisti si intendono gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali.

Le federazioni che hanno previsto il professionismo sono: la Federazione italiana giuoco calcio (Figc per serie A, B, C1 e C2 maschile), la Federazione italiana pallacanestro (Fip per serie A1 e A2 maschile), la Federazione ciclistica italiana (Fci per gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo) e la Federazione italiana golf (Fig).

I tesserati appartenenti a tutte le altre federazioni, anche coloro che praticano lo sport ai massimi livelli, devono considerarsi dilettanti o “non professionisti”. Tra gli sport esclusi si pensi al volley o al calcio e al basket femminili.

Le tipologie di contratto

Le prestazioni degli sportivi costituiscono tipicamente oggetto di contratto di lavoro subordinato o, a certe condizioni, di lavoro autonomo così integrando il requisito oggettivo di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 147/15 per la spettanza delle agevolazioni connesse al trasferimento in Italia. Per gli sportivi professionisti l’esclusione da imposizione viene limitata al 50% del reddito percepito - e qui si innesta la diatriba sulla necessità o meno del Dpcm per l’operatività degli incentivi - senza differenziazioni territoriali per chi si trasferisce al Sud Italia.

Viceversa, per i “dilettanti” sono applicabili - al ricorrere delle altre condizioni di legge - i maggiori benefici previsti in generale per i lavoratori “impatriati”, compresa l’agevolazione rafforzata per chi sposta la residenza al Sud Italia per intraprendere un’attività di lavoro.

Ai professionisti si applicano solo le norme di maggior favore che prevedono l’estensione del regime per ulteriori 5 anni con tassazione del reddito sempre al 50% in presenza di almeno un figlio a carico (non quelle previste in caso di tre figli) e di acquisto di almeno una casa in Italia.

Il vulnus che si è venuto a creare a seguito della interpretazione delle Entrate potrebbe portare alla situazione di partenza (pre conversione in legge del decreto Crescita) che non prevedeva nessuna – minore - agevolazione speciale per i professionisti. Tra i destinatari degli incentivi generali non vanno dimenticati i procuratori che dovessero decidere di stabilire il proprio quartier generale in Italia e per i quali lo specifico tipo di rapporto dovrà essere accertato di volta in volta sulla base della concreta attività svolta.

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