Dall’agevolazione Zes sono esclusi i titolari di solo reddito agrario
L’articolo 16-bis, che disciplina il credito per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non estende il beneficio a chi calcola il reddito in base all’articolo 32 del Tuir
Sulla base della normativa di riferimento dell’agevolazione Zes (Dl 124/2023), per completezza dell'analisi, conviene suddividere la trattazione in due sezioni rispettivamente trattate negli articoli 16 e 16-bis.
Agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dl 124/2023.
Relativamente all’ambito soggettivo, la disposizione menzionata indicava - nelle sue previgenti versioni - espressamente, tra i soggetti destinatari dell’agevolazione, le «imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli…». In merito a tali soggetti erano però stati...