Adempimenti

Dall’e-fattura un trampolino per semplificare l’Iva

di Benedetto Santacroce

Il debutto il 1° luglio della fattura elettronica tra privati (limitata per ora a carburanti e appalti pubblici), in concomitanza con l’emanazione del Dl 87/2018, ha risollevato la discussione sull’introduzione di nuove semplificazioni che dovrebbero accompagnare l’arrivo dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo generalizzato.

La discussione, però, invece di puntare su semplificazioni di sistema, si sta incentrando sulla possibilità di prevedere una proroga, una moratoria o un avvio graduale. Tuttavia, sarebbe opportuno spostare l’attenzione sul fatto che l’arrivo della fattura elettronica e, in particolare, l’utilizzo del sistema d’interscambio offre un’occasione unica per modernizzare il Dpr 633/72 (vale a dire la normativa Iva nazionale), senza violare le norme unionali che restano vincolanti.

Per tentare di individuare queste semplificazioni è utile evidenziare alcuni elementi:

• le regole e i termini di emissione della fattura sono fissati dallo Stato membro in cui l’operazione si considera effettuata (articoli 219 bis e 222 della direttiva 2006/112/Ce);

• la contabilità, o meglio i registri, obbligatori per i contribuenti devono essere sufficientemente dettagliati per consentire l’applicazione dell’Iva e il suo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria (articolo 242 della direttiva 2006/112/Ce);

• il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile (articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce);

• le regole nazionali che informano la fatturazione elettronica con l’obbligo di far transitare la fattura attraverso il sistema d’interscambio, gestito dall’agenzia delle Entrate, rendono totalmente trasparente e tempestiva la comunicazione, da parte del contribuente, dei dati delle singole transazioni.

Queste norme ci aiutano a dire che l’Italia, nel rispetto dei principi unionali, è libera di gestire le modalità di emissione delle fatture Iva e di gestione della relativa contabilità. Inoltre, il nuovo sistema di fatturazione elettronica attraverso lo Sdi è in grado di prendere in carico le singole fatture, apporre un numero progressivo al file che è inviato dal contribuente e di creare l’impronta del file stesso.

Le semplificazioni di sistema

Partendo da questi assunti, le prime semplificazioni da introdurre passano dalla modifica delle regole del Dpr 633/72 che devono tener conto del nuovo meccanismo di emissione, gestione e conservazione delle fatture.

In questa logica sarebbe possibile proporre:

• una revisione dei meccanismi di emissione delle fatture, consentendo al contribuente, nel rispetto delle regole di esigibilità dell’imposta, di inviare le fatture allo Sdi con un ritardo rispetto al mese o trimestre di riferimento al termine della relativa liquidazione d’imposta. Questo risolverebbe i numerosi problemi sollevati dagli operatori rispetto alla soluzione scelta dalla circolare 13/E/2018 per la gestione della fattura immediata. Esemplificando, si potrebbe consentire al contribuente, in caso di fattura con esigibilità settembre 2018, di trasmettere la fattura entro il 15 del mese di ottobre 2018 facendo concorrere la stessa con la liquidazione di settembre entro il 16 ottobre.

• La revisione dei meccanismi di detraibilità, allo scopo di chiarire quale sia il termine ultimo per detrarre l’Iva in caso di fattura ricevuta nei primi giorni del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento rispetto all’esigibilità dell’imposta. La semplificazione, in linea con i nuovi meccanismi della fattura elettronica, consisterebbe nel consentire al contribuente di detrarre, ad esempio, una fattura con data emissione 30 settembre 2018, ricevuta nell’8 ottobre 2018, entro il 16 ottobre con riferimento alla liquidazione di settembre. Questo ovvierebbe anche ai ritardi di ricevimento della fattura dovuti allo scarto delle fatture da parte del sistema d’interscambio ovvero di presa visione della fattura in caso di mancato recapito ovvero di utilizzo di un codice destinatario convenzionale.

• La soppressione di alcuni obblighi resi obsoleti dalle attuali regole di monitoraggio delle fatture. In particolare è opportuna la soppressione dell’obbligo di numerazione delle fatture passive previsto dall’articolo 25 del Dpr 633/72. La numerazione progressiva delle fatture per fornire alle stesse univocità rispetto alla loro registrazione potrebbe essere superata, in quanto le stesse sono numerate e conservate direttamente dallo Sdi. Inoltre si potrebbe sopprimere l’indicazione in fattura della dichiarazione d’intento in caso di fornitura ad esportatore abituale perché la stessa è oramai monitorata dal sistema di comunicazioni incrociate richieste all’esportatore abituale (invio della lettera d’intenti all’agenzia delle Entrate) e del fornitore (che deve verificare la presentazione della dichiarazione al fisco). La fattura non imponibile emessa è, comunque, rilevata dallo Sdi con il codice N3, quale operazione non imponibile.

Le semplificazioni asistemiche

Prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo della fattura elettronica generalizzata sarebbe anche utile introdurre regole di ncentivazione.

Sarebbe necessario intervenire sui benefici correlati all’attività di controllo del fisco. La fattura elettronica collegata alla tracciabilità dei pagamenti consente l’abbattimento di due anni del termine di decadenza dei poteri di accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. Questo beneficio è direttamente condizionato dalla tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro. Questo limite (totalmente fuori sistema) crea forti disparità tra le diverse attività economiche (escludendone alcune che devono operare con il contante). La proposta sarebbe di riallineare il limite alle previsioni dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, che fissa, ai fini antiriciclaggio, i limiti sull’utilizzo del contante.

Inoltre, sarebbe importante favorire il ricorso all’e-fattura, consentendo una gestione uniforme dei flussi di fatturazione anche per le fatture «verso e da» non residente. In questo caso, la proposta è di estendere quanto attualmente previsto dalle specifiche tecniche per le fatture emesse verso soggetti non residenti (invio delle fatture direttamente allo Sdi con codice destinatario convenzionale) anche per le fatture ricevute, mediante la creazione di un meccanismo automatico di invio e ricezione delle fatture da parte del destinatario della fattura dall’estero ovvero dell’autofattura. Infine, per consentire a tutti di potersi adeguare alla fattura elettronica sarebbe utile invece introdurre incentivi finanziari mirati.

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