Dall’Iva su acquisti istituzionali al bollo sulle e-fatture: le scadenze senza rinvio per gli enti non commerciali
Su acquisti istituzionali o in split payment l’imposta è dovuta poiché l’ente opera come consumatore finale
Le sospensioni dei versamenti per gli enti non commerciali tra marzo e maggio 2020 sono meglio definite dopo la pubblicazione del Dl 23/2020 («liquidità»), rispetto alla situazione derivante dal Dl 18/2020 («cura Italia») anche dopo i chiarimenti della circolare 9/E del 13 aprile e la 8/E. Quadro più chiaro dei comportamenti operativi ammissibili per le diverse categorie di enti non commerciali, privati e pubblici, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in vista delle prossime scadenze (si veda quanto anticipato dall’articolo di Gabriele Sepio sul Sole 24 Ore).
Imposta sul valore aggiunto
L’Iva dovuta in autoliquidazione per le scadenze del 16 aprile (ormai già alle spalle) e 18 maggio (nonché del 20 aprile per l’Iva Moss), derivante dall’eventuale svolgimento di attività commerciali, può essere sospesa unicamente se ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 del Dl 23/2020.
Come per le imprese occorre che l’ente abbia avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 se con esercizio corrispondente all’anno solare) e solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (50% per enti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni) nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di almeno la medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Invece nessuna sospensione è applicabile per le scadenze che riguardano il pagamento dell’Iva per acquisti necessari alla sfera istituzionale (intracomunitari o servizi esteri) oppure riferibili all’Iva split payment per gli enti che vi rientrano (ad esempio fondazioni partecipate per più del 70% da pubbliche amministrazioni). Nulla dice la circolare sotto questo profilo, la ratio risiede però nel fatto che l’imposta è dovuta, come nella generalità dei casi, in quanto l’ente opera come consumatore finale.
Ritenute e contributi
La sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionale e comunale, nonché dei contributi previdenziali assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria, in scadenza nei mesi di aprile e maggio, opera indistintamente per tutti i soggetti, privati e pubblici, che possano qualificarsi come enti non commerciali, purché svolgenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, in un mix di regole di classificazione ai fini Ires: articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir e del Codice terzo settore (Dlgs 117/2017).
In base al comma 5, secondo periodo, con i richiami ai commi 1 e 3, lettera a), nonché 2 e 4, dell’articolo 18 Dl 23/2020, non conta il fatturato. Gli enti svolgenti anche attività d'impresa possono rientrare nella sospensione per quelle ritenute e contributi con il rispetto dei parametri previsti per le imprese (punto 2.2.4 circolare 9/E). Sospensione ammessa anche per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche ed altri enti del settore sport per la conferma dell’efficacia del comma 5, dell’articolo 61 del Dl 18/2020.
Altre imposte
Nessuna sospensione invece per il pagamento di imposta di registro dovuta per i rinnovi annuali dei contratti di locazione e simili, sulle rate dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale o sull’Irap mensile retributivo delle pubbliche amministrazioni. Per la scadenza del 20 aprile dell’imposta di bollo fatture elettroniche, primo trimestre 2020, il versamento è differito al 20 luglio se dovuto in misura inferiore a 250 euro (articolo 26 Dl 23/2020).
Gabriele Sepio
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