Imposte

Dall’Iva all’eredità, tutti i vantaggi fiscali

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di Antonio Longo e Antonio Tomassini

Le polizze assicurative sono strumenti utilizzati anche per finalità di pianificazione patrimoniale e successoria con peculiarità fiscali non trascurabili. Seguendo le categorie dell’articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che assumono particolare rilievo sotto il profilo fiscale sono classificati: nel ramo I, assicurazioni sulla durata della vita umana; nel ramo III, assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di Oicr o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (es. «unit linked»); nel ramo V, operazioni di capitalizzazione, prive della componente di rischio demografico e in cui manca la figura dell’assicurato. Ai fini tributari, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata limitata la (previgente) esenzione dall’imposizione reddituale ai soli capitali a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari di contratti sulla vita. Prima di tale modifica era escluso da tassazione l’intero ammontare delle somme corrisposte, compresi gli eventuali rendimenti di natura finanziaria.

Nell’attuale disciplina fiscale occorre quindi distinguere tra:

le polizze di “puro” rischio, come la cosiddetta «temporanea caso morte», i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico e che continuano a beneficiare della integrale esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari;

le polizze caratterizzate anche da una componente finanziaria, connessa ad esempio all’andamento di un indice o fondo (è il caso delle polizze linked di ramo III).

I proventi finanziari derivanti da quest’ultima tipologia di polizze rientrano tra i redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir, determinati ai sensi del successivo articolo 45, comma 4. L’imponibile corrisponde alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2016 e risoluzione 76/E/2016).

I redditi in questione (ridotti della quota riferibile ai titoli di Stato o equiparati che scontano l’aliquota del 12,5%) sono assoggettati a imposta sostitutiva nella misura del 26% per i rendimenti maturati dal 1° luglio 2014. Resta comunque ferma l’esenzione del reddito percepito limitatamente alla componente di rischio demografico.

A normativa vigente, il regime fiscale continua a essere vantaggioso anche per le polizze caratterizzate dalla componente finanziaria tassata (in particolare ramo I e III), se si considera che questi strumenti prevedono: il differimento delle imposte sui redditi e dell’imposta di bollo dello 0,2% annuo (non dovuta per le ramo I) al momento del riscatto o della successione; la compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze da cessione a titolo oneroso all’interno della polizza; la possibilità che la compagnia di assicurazione operi come sostituto di imposta; l’esenzione da Iva; l’esclusione dall’asse ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni.

Inoltre, tramite le polizze è possibile detenere attivi finanziari presso istituti di credito esteri, per il tramite ad esempio di fiduciarie residenti in Italia, con ciò evitando l’onere della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in cui di regola occorre indicare le attività detenute all’estero.

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