Controlli e liti

Dalla Cassazione stop al sequestro per i profitti dei reati prescritti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

È illegittimo il sequestro preventivo per equivalente, se disposto senza escludere i reati estinti per prescrizione. Ad affermarlo è la Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 168/2018 , depositata ieri.

La vicenda trae origine dall’ordinanza con la quale la Corte di appello, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione, confermava il sequestro su alcuni beni dell’imputato, riconosciuto colpevole di numerosi reati tributari. L’interessato ricorreva per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che il collegio territoriale aveva trascurato la prescrizione di alcuni dei delitti contestati e conseguentemente la quantificazione del valore per il quale mantenere il sequestro.

La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza.: il giudice di merito si era limitato ad una mera addizione matematica delle somme imponibili indicate in tutti i capi di imputazione, includendo anche i reati estinti per prescrizione.

Era pertanto mancata una valutazione sulle somme effettivamente evase, mentre invece solo per queste era possibile correlare un profitto da reato e quindi un danno patrimoniale da garantire.

Sul tema è di recente intervenuta la circolare 1/2018 della Guardia di finanza che, prendendo atto dell’orientamento della giurisprudenza, ha affrontato le conseguenze delle misure cautelari in ipotesi di estinzione del delitto tributario. La nota illustra i due indirizzi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità, indicando quale dei due è prevalente.

Secondo quello minoritario, con provvedimento cautelare finalizzato a confisca per equivalente, l’estinzione del reato, in qualsiasi forma (per intervenuta prescrizione, morte del reo, amnistia eccetera), travolgerà sempre il vincolo reale già apposto. Quindi i beni sono da restituire (Cassazione, sentenza 18799/2013).

Secondo l’orientamento maggioritario, in caso di estinzione del reato per prescrizione, può essere comunque disposta la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato. A condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla responsabilità penale dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (sentenza 31617/2015 delle Sezioni unite). Ciò tenuto conto della natura propria della confisca diretta come misura di sicurezza, cui non va garantita l’applicazione del principio di legalità, richiamato dall’articolo 7 della Cedu.

Tale indirizzo, secondo la circolare, consente, al ricorrere dei presupposti, la confiscabilità dei beni oggetto di sequestro in via diretta nel caso di reati tributari (disponibilità liquide e beni surrogati) pure in presenza di una sentenza che, non assolvendo nel merito l’imputato, dichiari l’intervenuta prescrizione del fatto reato al medesimo ascritto.

Cassazione, sentenza 168/2018

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