Diritto

Crisi d’impresa, dalla Procura della Cassazione l’allarme sulla composizione negoziata

Il documento di indirizzo per tutte le procure analizza tutte le novità del Codice della crisi d’impresa

di Giovanni Negri

È forte la preoccupazione della Procura generale della Cassazione per il nuovo istituto di composizione della crisi, in vigore da poche settimane. In un denso documento, elaborato da un gruppo di lavoro che abbina alle competenze penali quelli civilistiche, destinato a costituire linee guida per tutte le procure, si prendono in considerazione, nel dettaglio, tutte le novità introdotte nella disciplina della crisi d’impresa con il nuovo Codice. E se queste sono destinate a diventare operative solo dalla primavera, una parte dell’intervento è dedicata proprio alla composizione negoziata.

Su questo punto l’allarme è per il manifestarsi dell’insolvenza in corso di procedura, tanto più che, si legge, nei primi mesi di applicazione dell’istituto le aspettative sono per un numero elevato di imprenditori che vi farà ricorso. E si tratta di un caso tutt’altro che teorico, visto che all’istituto possono accedere imprese anche in condizioni di insolvenza conclamata seppure reversibile.

E allora, preso atto che le uniche segnalazioni possibili saranno quelle del giudice, nelle varie fasi in cui è chiamato in causa (per esempio per ottenere le misure protettive da azioni esecutive), «in caso di archiviazione della procedura per insolvenza irreversibile, l’assenza di un meccanismo di segnalazione autonomo, endogeno al procedimento, rappresenta sicuramente un profilo di grande criticità, che rende evidente come l’istituto non rappresenti una compensazione integrale dell’accantonamento delle procedure di allerta e composizione della crisi del Codice della crisi con riferimento alla tempestiva emersione dell’insolvenza». L’invito è allora alla redazione di protocolli negli uffici giudiziari che rendano possibile il passaggio di informazioni tra tribunali e procure.

Inoltre, il documento sottolinea come dal giorno della pubblicazione dell’istanza di accesso alla procedura e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. La pubblicazione dell’istanza non impedisce quindi, fino alla archiviazione dell’istanza che apre la composizione negoziata, l’instaurazione o la prosecuzione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza, ma soltanto l’apertura della procedura di liquidazione. Ne deriva che nel corso della procedura di composizione negoziata il pubblico ministero potrà depositare l’istanza per la dichiarazione di fallimento, o mantenere ferma quella già depositata, e anche richiedere le misure cautelari previste dalla legge fallimentare.

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