Diritto

Dalla tassazione per enunciazione un freno all’aumento di capitale

La linea delle ordinanze 6157 e 6158 della Cassazione va nella direzione opposta a quella del Dl Rilancio

di Angelo Busani

In un generalizzato panorama di sotto-capitalizzazione delle imprese medio-piccole, il ricorso alla prassi del finanziamento-soci al fine di dotare la società partecipata delle occorrenti risorse è una prassi seguita in una moltitudine di casi. A questa generalizzata prassi consegue che, quando c’è da patrimonializzare la società finanziata, una delle più usuali forme di liberazione delle sottoscrizioni effettuate in dipendenza di una delibera di aumento del capitale sociale è, appunto, quella di “utilizzare” il finanziamento-soci: in altre parole, il socio dispone di compensare il suo credito rinveniente dal contratto di finanziamento-soci con il debito che gli deriva dalla sottoscrizione della delibera di aumento del capitale.

Se, dunque, l’enunciazione del finanziamento soci ne comportasse la tassazione, queste operazioni ne uscirebbero penalizzate. Tuttavia, nonostante la Cassazione, nelle uniche due occasioni in cui ha osservato questa materia (15585/2010; 32516/2019), abbia giudicato nel senso della tassazione dei finanziamenti enunciati in operazioni di aumento del capitale, si tratta di decisioni non condivisibili, per varie ragioni e, principalmente in quanto non si tiene conto di fattori che, invece, la legge impone di considerare quali presupposti della tassazione per enunciazione. In particolare:

non ricorre il presupposto che l’atto enunciante (il verbale di assemblea) sia «posto in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione», per la semplice ragione che nel verbale (atto enunciante) non c’è una “parte” e che l’atto enunciato è un contratto che ha come parti il socio finanziatore e la società finanziata;

presupposto della tassazione per enunciazione è che «gli effetti» dell’atto enunciato non «cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione», ciò che invece puntualmente accade con il passaggio del finanziamento a capitale (il che estingue, infatti, per compensazione, il debito derivante dal finanziamento).

Occorre notare che la Cassazione non ha mai speso una sola parola su queste argomentazioni e, quindi, non le ha mai confutate: come se, insomma, la norma sulla tassazione per enunciazione fosse scritta sic et simpliciter, senza contenere le sopra riportate limitazioni alla sua operatività.

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