Dalle agevolazioni niente danni significativi agli obiettivi ambientali
Tutte le spese finanziate dovranno essere coerenti con target di sostenibilità
Ogni volta che un’impresa otterrà un’agevolazione cofinanziata tramite il Pnrr dovrà dichiarare, per ciascuna spesa, di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e potrà, per questo, essere chiamata a fornire documentazione a supporto.
Tutte le spese finanziate a beneficio delle imprese dovranno essere coerenti con i principi del «non arrecare un danno significativo« (Do not significant harm – Dnsh) in base all’articolo 17 del regolamento tassonomia Ue 2020/852, redatto in conformità agli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).
Il primo ente a inserire il requisito è stato Simest, ma la regola è generale e vale per tutto il perimetro Pnrr. Sono sei gli obiettivi ambientali da salvaguardare: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In base a tali principi, per le spese rendicontate le imprese dovranno dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa.
L’articolo 17 del regolamento 2020/852 specifica che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo nei casi riportati di seguito.
Può risultare dannosa in relazione ai cambiamenti climatici, ad esempio, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra. Può arrecare danno all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi.
Arreca danno all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se l’attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine.
Arreca danni all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti.
Reca sempre danno all’economia circolare se l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o quando lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente.
Paola Brambilla
Dossier e monografie